Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/17: 25.434 Diritti d'autore. Per una gestione trasparente dei diritti durante i concerti · 10 pagine

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cachet per il concerto. Questo caso eccezionale non è problematico sul piano economico, poiché non ci sono catene di diritti complesse e i costi di transazione restano esigui.

I fornitori di licenze dirette, a loro volta, sfruttano questa riserva per la loro attività: incoraggiano gli autori a optare per la gestione personale dei loro diritti e successivamente si fanno nominare da questi autori come loro rappresentanti. In questa funzione procedono poi alla negoziazione dei diritti d’esecuzione con gli organizzatori di concerti. A differenza delle società di gestione, questi fornitori di licenze dirette non sono vincolati da un tariffario e possono, se del caso, negoziare compensi superiori alle tariffe per gli autori che rappresentano. Questo modello commerciale funziona soltanto se il numero di autori che ricorre a fornitori di licenze dirette per la gestione individuale dei propri diritti rimane limitato e la trasparenza del mercato continua ad essere garantita da una gestione prevalentemente collettiva dei diritti d’esecuzione. Non appena, a causa del numero crescente di licenze concesse direttamente, la trasparenza del mercato viene compromessa, l’organizzatore deve chiarire quali diritti d’esecuzione sono gestiti dalla SUISA e quali dai diversi fornitori di licenze dirette. Con questi ultimi deve poi negoziare individualmente. Poiché la SUISA non viene sistematicamente informata della gestione personale dei diritti, può succedere anche che l’organizzatore riceva due fatture per gli stessi pezzi musicali: una volta da parte della SUISA e una seconda volta dai fornitori di licenze dirette, con conseguenti oneri elevati e costi imprevedibili per l’organizzatore. Questo rende il sistema nel complesso insostenibile.

3 Elementi del progetto

La presente modifica di legge intende garantire la trasparenza del mercato tramite una gestione collettiva dei diritti d’esecuzione, affinché continui a essere possibile una gestione dei diritti efficiente, venga assicurato un compenso agli autori per l’utilizzo delle loro opere e vengano mantenute la certezza della pianificazione sul piano giuridico e finanziario per gli organizzatori. A tal fine, l’attuale riserva della gestione personale dei diritti va limitata a quei casi in cui i musicisti interpretano esclusivamente le loro opere.

La precisazione proposta colma una lacuna della legge attualmente in vigore, definendo chiaramente le condizioni necessarie affinché sia ammissibile una gestione personale.

Secondo l’articolo 40 capoverso 1 lettera a della legge sul diritto d’autore (LDA)1, la gestione di determinati diritti esclusivi delle opere musicali non teatrali sottostà alla sorveglianza della Confederazione. L’attuale articolo 40 capoverso 3 LDA sancisce una riserva per la gestione personale. Questo capoverso viene concretizzato. In tal modo le costellazioni che non sottostanno alla sorveglianza della Confederazione sono più chiare. L’articolo 40 capoverso 3 LDA viene ora suddiviso in due nuove lettere (a e b). Il nuovo articolo 40 capoverso 3 lettera a LDA comprende i diritti esclu-

1 RS 231.1