Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/17: 25.434 Diritti d'autore. Per una gestione trasparente dei diritti durante i concerti · 10 pagine

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4 Commento alle singole disposizioni

Art. 40 cpv. 3

L’articolo 40 capoverso 3 LDA viene concretizzato. La nuova lettera a dell’articolo 40 capoverso 3 LDA disciplina la gestione personale dei diritti per la diffusione di opere musicali non teatrali e per la loro registrazione su supporti audio o audiovisivi. Sotto il profilo materiale non cambia nulla. La precisazione riguarda la gestione personale dei diritti d’esecuzione che si trova nell’articolo 40 capoverso 3 lettera b LDA. Questa lettera elenca ora nei numeri 1 e 2 le condizioni per una concessione diretta in caso di concerti: la gestione personale dei diritti d’esecuzione non sottostà alla sorveglianza della Confederazione (e pertanto nemmeno alla gestione collettiva), se le seguenti due condizioni sono adempiute: in primo luogo l’autore deve partecipare all’esecuzione in veste di interprete (art. 40 cpv. 3 lett. b n. 1 LDA); in secondo luogo possono essere eseguite esclusivamente opere di cui l’autore è l’unico titolare dei diritti d’esecuzione (art. 40 cpv. 3 lett. b n. 2 LDA). In altre parole si tratta di disciplinare chiaramente la concessione diretta, limitandola ai casi in cui può essere applicata in modo diretto e semplice senza compromettere la solidarietà fra i titolari dei diritti. Il capoverso 3 lettera b numero 2 non esclude la presenza di coautori, ma tutti i coautori devono partecipare all’esibizione in veste di interpreti.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

La modifica di legge precisa i requisiti per la gestione personale dei diritti esclusivi d’esecuzione senza estendere i compiti della Confederazione. L’attuale quadro di sorveglianza rimane invariato e non si creano procedure o doveri di verifica supplementari. Non si attendono quindi ripercussioni finanziarie né sull’effettivo del personale.

Grazie a criteri più chiari relativi alla gestione personale dei diritti d’esecuzione si potrebbero evitare in futuro ricorsi o procedimenti legali ad essa correlati.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna

La presente revisione non comporta ulteriori compiti o costi per i Cantoni e i Comuni. La sorveglianza sulla gestione dei diritti d’esecuzione resta di competenza della Confederazione, mentre la gestione collettiva avviene come finora da parte della società di gestione competente.

Se i Comuni o i Cantoni stessi agiscono in qualità di organizzatori, ad esempio in festival locali o programmi culturali, la precisazione della gestione personale aumenta la relativa sicurezza di pianificazione, poiché vengono eliminate vie poco chiare o concorrenti per l’ottenimento di licenze.