Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/17: 25.434 Diritti d'autore. Per una gestione trasparente dei diritti durante i concerti · 10 pagine

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sivi per la diffusione di opere musicali non teatrali e per la loro registrazione su supporti audio o audiovisivi. L’articolo 40 capoverso 3 lettera b LDA disciplina la gestione personale dei diritti d’esecuzione. La riserva personale di utilizzazione si limita in tale contesto ai casi in cui l’autore partecipa all’esecuzione della propria opera musicale in veste di interprete. In questi casi gli organizzatori di concerti possono concordare il compenso per l’esibizione e i diritti d’autore direttamente e interamente con i musicisti presenti, per cui una fatturazione tramite il sistema SUISA non avrebbe senso. Se, invece, i musicisti eseguono anche opere di terzi, non è possibile far valere la possibilità della gestione personale e la fatturazione va fatta obbligatoriamente tramite SUISA.

Dal punto di vista economico la modifica di legge persegue tre obiettivi:

Efficienza

Il rafforzamento della gestione collettiva riduce i costi di transazione. Per contro, un numero crescente di repertori gestiti da fornitori di licenze dirette renderebbe necessari chiarimenti paralleli sulla gestione dei diritti. Gli organizzatori dovrebbero verificare più spesso le catene di diritti e coordinare le diverse vie di concessione delle licenze, con il conseguente aumento dei costi di chiarimento e negoziazione. Da un punto di vista dell’economia dei costi di transazione, queste difficoltà fanno propendere per un chiaro raggruppamento dei diritti sotto un’organizzazione centrale.

Certezza del diritto

Disposizioni uniformi aiutano a comprendere quando è permessa una gestione personale dei diritti. Ciò facilita la pianificazione e riduce il rischio di licenze incomplete.

Stabilità del mercato

Il meccanismo collettivo di ripartizione dei compensi assicura che tutti gli autori siano presi in considerazione. Non si può dire lo stesso della concessione diretta delle licenze, poiché con essa vengono spesso rappresentati solo alcuni titolari dei diritti e mancano informazioni su altri autori di cui vengono eseguite le opere. Questo comporta il rischio che gli organizzatori si ritrovino con licenze incomplete e quindi debbano affrontare ulteriori richieste imprevedibili. Gli altri autori, le cui opere vengono eseguite, rischiano di gestire in maniera inefficiente i loro diritti. Una delimitazione giuridica chiara assicura quindi sia un corretto chiarimento dei diritti sia una ripartizione adeguata delle entrate.

In generale, la precisazione proposta stabilizza un sistema già collaudato. Definisce chiaramente le responsabilità, evita una frammentazione economicamente svantaggiosa e assicura che la gestione collettiva, in quanto sistema efficiente di concessione delle licenze e di compenso, continui a funzionare in maniera affidabile.