Progetto posto in consultazione
Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 8 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
sari per l’adempimento del mandato di prestazioni ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 lettera e LAMal o per la fornitura di prestazioni di cura a domicilio.
2Sono assimilate alle operazioni di acquisto le operazioni di acquisto rateale e di locazione. I costi delle operazioni di acquisto rateale e di locazione sono giustificati separatamente come costi d’utilizzazione delle immobilizzazioni.
Sezione 3: Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni
Art. 8 Requisiti per il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni
1Gli ospedali, le case per partorienti, le case di cura, le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio come pure gli infermieri devono tenere una contabilità analitica e una registrazione delle prestazioni.
2La contabilità analitica e la registrazione delle prestazioni devono soddisfare i seguenti requisiti:
a. registrare e giustificare in modo appropriato i costi e le prestazioni secondo il luogo dove la prestazione è fornita e per rapporto alla prestazione, e comprendere in particolare i tipi di costo, i centri di costo e le unità finali d’imputazione;
b. garantire una giustificazione appropriata delle prestazioni e dei relativi costi, come pure un’imputazione in forma adeguata dei costi alle prestazioni;
c. essere elaborate in modo che non si possano trarre conclusioni sulla persona curata.
3La contabilità analitica e la registrazione delle prestazioni devono essere approntate per ogni anno civile entro il 30 aprile dell’anno seguente.
4Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può emanare disposizioni più dettagliate riguardanti l’elaborazione tecnica della contabilità analitica. In tal caso consulta i Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.
5Gli ospedali devono calcolare i costi dei centri di costo secondo le variabili fissate nel regolamento per il trattamento di cui all’articolo 30c OAMal5.
Art. 9 Contabilità finanziaria
Gli ospedali, le case per partorienti, le case di cura, le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio come pure gli infermieri devono tenere una contabilità finanziaria.
Art. 10 Contabilità dei salari
Gli ospedali, le case per partorienti, le case di cura e le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio devono tenere una contabilità dei salari.