Progetto posto in consultazione

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 8 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 11 Contabilità delle immobilizzazioni

1Per il calcolo dei costi d’utilizzazione delle immobilizzazioni, gli ospedali, le case per partorienti, le case di cura e le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio devono tenere una contabilità delle immobilizzazioni. Sono considerati investimenti ai sensi dell’articolo 7 gli oggetti con un valore di acquisto di 10 000 franchi o più.

2La contabilità delle immobilizzazioni deve contenere, per ogni immobilizzazione, almeno i dati concernenti:

a. l’anno di acquisto;

b. la durata d’utilizzazione prevista in anni;

c. il valore di acquisto;

d. il valore contabile dell’immobilizzazione all’inizio dell’anno;

e. il tasso di ammortamento;

f. l’ammortamento annuo;

g. il valore contabile dell’immobilizzazione alla fine dell’anno;

h. il tasso d’interesse calcolatorio;

i. l’interesse calcolatorio annuo;

j. i costi annui d’utilizzazione delle immobilizzazioni come somma dell’ammortamento annuo e degli interessi calcolatori annui.

3Le immobilizzazioni necessarie per l’esercizio e per l’adempimento del mandato di prestazioni dell’istituto possono essere prese in considerazione al massimo con il loro valore di acquisto.

4Gli ammortamenti annui massimi sono calcolati a partire dal valore d’acquisto con ammortamento lineare per la durata d’utilizzazione prevista in funzione di un valore residuo pari a zero.

5Gli interessi calcolatori delle immobilizzazioni necessarie per l’esercizio e per la fornitura delle prestazioni secondo la LAMal sono calcolati in base al metodo del valore medio. Il tasso d’interesse ammonta al 2,9 per cento.

Sezione 4: Statistica delle prestazioni

Art. 12

1Gli ospedali, le case per partorienti, le case di cura, le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio come pure gli infermieri devono tenere una statistica delle prestazioni.

2La statistica delle prestazioni deve soddisfare i seguenti requisiti:

a. essere elaborata in coordinamento con la rilevazione per la statistica dell’assistenza sanitaria di cui al numero 05.03 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 3° aprile 20256 sulla statistica federale; e

6 RS 431.011