Progetto posto in consultazione
Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 8 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 16 Disposizioni transitorie
1Gli investimenti effettuati dalle case di cura e dalle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere inclusi nel calcolo dei costi, se al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è stata registrata nella contabilità delle immobilizzazioni un’immobilizzazione con il suo valore contabile attuale.
2Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, il valore contabile di cui al capoverso 1 non deve superare il valore contabile che sarebbe risultato dal calcolo di tale valore in base all’articolo 11.
3L’ammortamento si effettua a partire dal valore contabile con la durata d’utilizzazione residua prevista. Gli interessi calcolatori si calcolano mediante il metodo del valore medio, sostituendo il valore di acquisto con il valore contabile al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 17 Entrata in vigore e durata di validità
1La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2028.
2L’articolo 2 capoverso 1 lettera g ha effetto sino al 30 giugno 2032.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, …
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi