Progetto posto in consultazione

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 8 pagine

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b. basarsi sulle prestazioni registrate secondo l’articolo 8 e soddisfare i requisiti per la registrazione delle prestazioni di cui all’articolo 8 capoverso 2.

3La statistica delle prestazioni deve essere approntata per ogni anno civile entro il 30 aprile dell’anno seguente.

4La statistica delle prestazioni degli ospedali e delle case per partorienti deve comprendere segnatamente gli elementi descrizione delle prestazioni, movimento dei pazienti, giornate di cura, durata della degenza e numero di punti effettuati.

5La statistica delle prestazioni delle case di cura deve comprendere segnatamente gli elementi descrizione delle prestazioni, giornate di soggiorno, giornate di cura per livello dei bisogni di cure e tempo di cura suddiviso in cure di base, esami e cure, nonché valutazione, consigli e coordinamento.

6La statistica delle prestazioni delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e degli infermieri deve comprendere segnatamente gli elementi descrizione delle prestazioni e tempo di cura suddiviso in cure di base, esami e cure, nonché valutazione, consigli e coordinamento.

7Il DFI può emanare disposizioni più dettagliate riguardanti l’elaborazione tecnica della statistica delle prestazioni. In tal caso consulta i Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.

Sezione 5: Consultazione dei documenti

Art. 13

Gli ospedali, le case per partorienti, le case di cura, le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio come pure gli infermieri devono tenere a disposizione per la consultazione da parte dei servizi autorizzati secondo la LAMal i documenti di un anno, a partire dal 1° maggio dell’anno seguente.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 3 luglio 20027 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie è abrogata.

Art. 15 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

7 RU 2002 2835; 2008 5105; 2024 219; 2025 318