Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/23: Decreto federale concernente il finanziamento di uscite per l’armamento dell’esercito tramite un aumento dell’imposta sul valore aggiunto · 44 pagine

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3.3 Attuazione

Per l’aumento temporaneo dell’imposta sul valore aggiunto, con l’articolo 196 numero 14 capoverso 6 dovrà essere creata nella Cost. una disposizione transitoria sarà abrogata alla scadenza dell’aumento temporaneo dell’IVA. Questa modifica costituzionale sottostà al referendum obbligatorio. Il calcolo dell’adeguamento proporzionale dell’aliquota ridotta e dell’aliquota speciale si fonda sull’aliquota di base attualmente in vigore. Se l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto fosse approvato in concomitanza con il finanziamento della 13amensilità della rendita AVS, i +0,3 punti percentuali calcolati per l’aliquota ridotta e i +0,4 punti percentuali per l’aliquota speciale non sarebbero più corretti. In tal caso, gli aumenti dovrebbero essere rispettivamente di +0,2 e +0,3 punti percentuali. Occorrerebbe dunque adeguare il testo sottoposto a votazione all’aliquota di base in vigore al momento della votazione.

Per le imprese, le modifiche delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto comportano notevoli oneri. A causa dei costi di adeguamento, l’aumento dell’IVA per finanziare le uscite per l’armamento dovrebbe essere coordinato con altri aumenti, come quello previsto in particolare per il finanziamento dell’AVS. Tuttavia, i due progetti non dovrebbero influenzarsi negativamente a vicenda né dipendere l’uno dall’altro nel tempo.

Le maggiori entrate così ottenute dovranno confluire nel Fondo per gli armamenti. Tale fondo sarà istituito con una legge federale autonoma. La legge federale entrerà in vigore solo insieme alla modifica costituzionale relativa all’aumento dell’imposta sul valore aggiunto (associazione giuridicamente vincolante tra il fondo per gli armamenti e l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto).

Nella legge sull’IVA sarà inoltre introdotta una disposizione transitoria che disciplina l’efficacia delle aliquote più elevate per le prestazioni per le quali il credito d’imposta sorge prima dell’entrata in vigore. Ciò dovrebbe permettere di attenuare l’onere supplementare causato dagli adeguamenti che grava sulle imprese in caso di modifiche delle aliquote a breve termine.

Sia la modifica della Cost. sia i progetti di legge dovranno essere trattati congiuntamente in Parlamento. Il progetto della nuova LFArm e la modifica della LIVA saranno pubblicati se la modifica dell’aliquota IVA sarà accolta dal Popolo e dai Cantoni.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Costituzione federale

Disposizione transitoria nell’art. 196 n. 14 cpv. 6

Con questo nuovo capoverso nell’articolo 196 numero 14 (disposizione transitoria all’art. 130 [Imposta sul valore aggiunto]) Cost. viene creata la base costituzionale per l’aumento temporaneo dell’IVA di 0,8 punti percentuali. Di conseguenza, l’aliquota normale aumenterà di 0,8 punti percentuali, l’aliquota ridotta (ad es. per derrate alimentari e medicinali) di 0,3 punti percentuali e l’aliquota speciale (per prestazioni del settore alberghiero) di 0,4 punti percentuali. Le maggiori entrate realizzate in questo modo saranno conferite a destinazione vincolata in un Fondo per gli armamenti e potranno essere utilizzate soltanto per finanziare uscite per l’armamento.