Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/23: Decreto federale concernente il finanziamento di uscite per l’armamento dell’esercito tramite un aumento dell’imposta sul valore aggiunto · 44 pagine
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La contabilità del Fondo per gli armamenti dovrà essere conforme alle direttive relative al modello contabile della Confederazione (NMC). Al Fondo per gli armamenti si applica il NMC come standard per la presentazione dei conti. A tale proposito non vi sono limitazioni, poiché il progetto non contiene disposizioni che si pongono in contrasto con il NMC. Sono quindi rispettate anche le direttive contenute nel messaggio del 12 novembre 2014 concernente l’ottimizzazione del Nuovo modello contabile (NMC).
Art. 4 Conferimenti
Cpv. 1 e 2
Al fondo sono assegnati tutti i ricavi netti derivanti dalle entrate a destinazione vincolata secondo l’articolo 196 numero 14 capoverso 6 Cost. in conformità al progetto di decreto federale concernente l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto.
Inoltre, una parte delle risorse approvate dal Parlamento con il preventivo derivanti dal bilancio generale (o dall’odierno credito singolo «Spese e investimenti per l’armamento») verrà conferita nel fondo (decisione annuale del Parlamento nel quadro del preventivo). Per quanto riguarda l’entità dei conferimenti nel fondo si intende prendere a riferimento le uscite per l’armamento esistenti, al netto delle risorse aggiuntive per le unità amministrative civili, delle spese d’esercizio dell’esercito, degli investimenti negli immobili nonché della quota per il finanziamento per l’aumento delle uscite per l’esercito all’uno per cento del PIL entro il 2032 (1/3 delle entrate derivanti dall’IVA).
Art. 5 Prelievi
Ogni anno nel quadro del processo di preventivo l’Assemblea federale stabilirà con decreto federale semplice l’ammontare delle uscite del fondo.
Art. 6 Mutui di tesoreria
Cpv. 1
Non è possibile ripartire in maniera uniforme tra i singoli anni le risorse necessarie a coprire le uscite per l’armamento e i fabbisogni annuali e prevedere la loro entità. In particolare, vista la necessità di versare acconti (talvolta elevati), nei primi anni si verificheranno picchi nei pagamenti a cui non sarà possibile far fronte attingendo soltanto alle risorse disponibili derivanti dall’aumento dell’IVA e alla parte del bilancio generale della Confederazione destinata all’esercito. Per poter coprire questi picchi nei pagamenti e per disporre di maggiore flessibilità nell’allocazione delle risorse, dovrà esistere la possibilità di concedere mutui di tesoreria al fondo. Tali mutui devono essere remunerati e restituiti.
Cpv. 2-4
L’importo massimo dei mutui di tesoreria è di 6 miliardi (limite massimo dell’indebitamento). Ciò corrisponde al doppio dei ricavi netti medi derivanti dall’aumento dell’IVA a destinazione vincolata. I mutui vanno restituiti integralmente entro sette anni, ma al più tardi entro la scadenza dell’aumento temporaneo dell’IVA. In questo modo si garantisce che la restituzione dei debiti non possa essere rimandata ad anni successivi e il bilancio non venga gravato dal fatto che le maggiori entrate vengono meno. Ciò significa anche che il fondo non può più contrarre debiti se nel fondo stesso dovessero confluire soltanto risorse del bilancio generale della Confederazione (se il fondo verrà