Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/23: Decreto federale concernente il finanziamento di uscite per l’armamento dell’esercito tramite un aumento dell’imposta sul valore aggiunto · 44 pagine

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In caso di proroga del termine conformemente all’articolo 196 numero 1 capoverso 1 di almeno due anni, l’aumento temporaneo a destinazione vincolata termina il 31 dicembre 2037. L’aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero o l’aumento dell’aliquota indicato nella disposizione transitoria si applicherà soltanto se il termine secondo l’articolo 196 numero 14 capoverso 1 della Costituzione federale verrà prorogato, al massimo fino al 31 dicembre 2037. La mozione 24.3635 («Aliquota speciale IVA. Pianificazione sicura per il settore del turismo»), che chiede di conservare questa aliquota speciale, è stata trasmessa alle commissioni per l’esame preliminare.

Per quanto riguarda l’aumento dell’aliquota ridotta e dell’aliquota speciale è necessario un coordinamento con l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto per finanziare la 13esimarendita AVS (cfr. n. 3.3).

4.2 Legge federale sul Fondo per gli armamenti (LFArm)

Ingresso

La base determinante per il progetto della legge federale si trova nell’articolo 60 capoverso 1 Cost., secondo cui la legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione.

Art. 1 Fondo

Cpv. 1

Il Fondo per gli armamenti raccoglie le risorse disponibili per il finanziamento di uscite per l’armamento (cfr. commenti relativi all’art. 3 cpv. 1). Non verranno più effettuati acquisti di armamenti attingendo al bilancio generale della Confederazione e l’odierno credito singolo «Spese e investimenti per l’armamento» verrà ridistribuito di conseguenza tra:

• l’esercizio dell’esercito;

• gli investimenti in immobili militari;

• il finanziamento di fabbisogni supplementari degli uffici federali civili con compiti rilevanti per la sicurezza;

• il cofinanziamento dell’aumento delle uscite per l’esercito all’uno per cento del PIL entro il 2032 nel bilancio generale della Confederazione.

Un eventuale saldo rimanente verrà assegnato al Fondo per gli armamenti. Il Parlamento deciderà in merito all’assegnazione nel quadro del preventivo.

Cpv. 2

Il Fondo non ha personalità giuridica e dispone di una contabilità propria o di una contabilità speciale con bilancio, conto economico e conto degli investimenti che viene approvata dal Parlamento in separata sede. L’utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo per gli armamenti avviene al di fuori del conto economico della Confederazione.

Cpv. 3

Il Fondo per gli armamenti è in grado di contrarre debiti. È necessario che il fondo sia in grado di contrarre debiti per poter coprire picchi nei pagamenti. Il limite massimo