Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/23: Decreto federale concernente il finanziamento di uscite per l’armamento dell’esercito tramite un aumento dell’imposta sul valore aggiunto · 44 pagine
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dell’indebitamento e l’obbligo di restituzione sanciti dall’articolo 6 consentono di garantire che l’indebitamento non superi le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’imposta sul valore aggiunto e che venga saldato entro la scadenza di tale aumento.
Cpv. 4
Questa disposizione consente di applicare gli strumenti previsti dalla LFC, ossia il credito d’impegno e il limite di spesa, anche a prelievi dal fondo. Il limite di spesa corrisponde all’importo massimo che l’esercito (Aggruppamento Difesa e armasuisse) potrà spendere sull’arco di quattro anni. Comprende sia le risorse finanziarie nei crediti a preventivo, sia le risorse per uscite per l’armamento del fondo. L’applicabilità delle prescrizioni contabili della Confederazione è già stabilita in virtù dell’articolo 52 capoverso 4 LFC.
Art. 2 Scopo
Le uscite per l’armamento servono a pagare gli acquisti che il Parlamento ha approvato sulla base di programmi d’armamento e di crediti d’impegno per l’acquisto di materiale dell’esercito (compresa l’IVA sulle importazioni). Il Fondo per gli armamenti consente di finanziare:
- materiale d’armamento: comprende acquisti di vasta portata di sistemi d’arma, di condotta e logistici nel quadro dei programmi d’armamento (compresa l’IVA sulle importazioni);
- equipaggiamento e altro materiale dell’esercito: comprende l’equipaggiamento personale e l’armamento dei militari, la sostituzione e gli acquisti successivi di materiale dell’esercito, le revisioni e le modifiche globali nonché gli acquisti di materiale dell’esercito di importanza finanziaria secondaria come ad esempio il materiale d’istruzione, l’abbigliamento, l’armamento e il materiale per l’aiuto alla condotta;
- munizioni d’impiego e d’istruzione nonché la gestione delle munizioni: comprende l’acquisto di munizioni d'impiego e d’istruzione nonché di munizioni sportive e speciali. In questo modo vengono finanziati il mantenimento dell’idoneità all’impiego delle munizioni, la gestione, la manutenzione, la revisione e lo smaltimento delle munizioni nonché la messa fuori servizio di materiale dell’esercito. Oltre ai costi per la sostituzione delle munizioni consumate nelle scuole e durante i corsi e per la gestione delle scorte di munizioni, occorre tenere conto, tra l’altro, anche delle uscite per la sorveglianza delle condizioni tecniche delle munizioni;
- progettazione e preparazione di acquisti nonché collaudo del materiale: comprende le uscite per le voci di cui sopra (art. 6 cpv. 2 lett. a–c) durante il passaggio dalla fase concettuale alla fase di attuazione. Ciò comprende la pianificazione di acquisti previsti, la realizzazione di prototipi, test e mandati di sviluppo.
Il Fondo per gli armamenti non è destinato a finanziare in particolare investimenti in immobili, l’esercizio dell’esercito (uscite per il personale e per beni e servizi dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse) e rettifiche di valore (delle munizioni immagazzinate).
Art. 3 Conto del Fondo