Rapporto esplicativo dell'Ordinanza concernente il contingentamento di gas trasportato in condotta
Consultazione 2026/27: ENERGIA: Revisione misure di gestione in caso di grave penuria di gas · 8 pagine
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1 Situazione iniziale
Secondo l’articolo 102 della Costituzione federale, la Confederazione assicura l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di situazioni di grave penuria e prende misure protettive. La legge sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531) definisce, all’articolo 4, i beni e i servizi d’importanza vitale. Fra questi rientrano anche i vettori energetici e il trasporto e la distribuzione di vettori energetici e di energia. Nel caso di una situazione di grave penuria imminente o già sopraggiunta, sulla base degli articoli 31 e 32 LAP il Consiglio federale può adottare misure d’intervento economico temporanee per garantire l’approvvigionamento di beni d’importanza vitale.
La Svizzera si troverebbe in una situazione di grave penuria ai sensi della LAP qualora l’offerta e la domanda di gas non dovessero più coincidere a causa di capacità di trasporto e/o d’importazione limitate per più giorni, settimane o mesi e l’economia non riuscisse a far fronte a questa situazione con mezzi propri.
Per far fronte a una situazione di grave penuria di gas trasportato in condotta sono state preparate ordinanze che prevedono diverse misure d’intervento economico (di seguito «misure di gestione» o «misure») a disposizione del Consiglio federale. Queste misure possono essere prese da sole o in combinazione con altre misure di gestione. Poiché il loro impiego dipende non solo dall’intensità della penuria ma anche dalle circostanze specifiche e dall’andamento della crisi, le misure non seguono una sequenza chiaramente predefinita.
L’obiettivo delle misure di gestione è quello di garantire l’approvvigionamento dei clienti protetti (v. commento all’art. 1). Per clienti protetti s’intendono le economie domestiche private, le case per anziani e di cura e strutture mediche1. Se l’approvvigionamento dei clienti protetti è compromesso, la Confederazione può servirsi della presente ordinanza per ordinare un contingentamento del consumo di gas ai clienti non protetti che utilizzano gas per processi produttivi o di fabbricazione industriali.
Parallelamente al contingentamento, il consumo dei clienti non protetti che usano il gas soprattutto per la produzione di calore e che non sono soggetti al contingentamento è limitato in misura paragonabile al contingentamento tramite l’ordinanza concernente limitazioni e divieti di utilizzo di gas trasportato in condotta con un’indicazione specifica della temperatura ambiente massima consentita.
Secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 4 maggio 20222 sull’organizzazione del settore del gas per garantire l’approvvigionamento economico del Paese (OOSG), l’organizzazione di intervento in caso di crisi (OIC) gestita dall’Associazione svizzera dell’industria del gas (ASIG) svolge un ruolo importante nella preparazione e nell’attuazione delle misure di gestione. Su incarico del Consiglio federale, l’OIC adotta le misure preparatorie necessarie in caso di situazione di grave penuria di gas, attenendosi alle disposizioni del settore specializzato Energia dell’Approvvigionamento economico del Paese (AEP). Se nell’ordinanza si menziona l’OIC, il riferimento è anche ai suoi membri, in particolare ai gestori della rete del gas.
2 Modifiche
Al progetto di ordinanza del 2022 sono state apportate, nello specifico, le seguenti modifiche:
1 Art. 2 ordinanza del 27 agosto 2025 concernente la preparazione di misure di solidarietà volte a garantire l'approvvigionamento di gas in una situazione di grave penuria, RS...
2 Ordinanza del 4 maggio 2022 sull’organizzazione del settore del gas per garantire l’approvvigionamento economico del Paese (OOSG), RS 531.81