Rapporto esplicativo dell'Ordinanza concernente il contingentamento di gas trasportato in condotta
Consultazione 2026/27: ENERGIA: Revisione misure di gestione in caso di grave penuria di gas · 8 pagine
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e. nome del gestore della piattaforma per lo scambio o nome dell’intermediario, qualora il trasferimento non avvenga direttamente;
f. data e ora in cui è stato concordato il trasferimento.
Articolo 8
I consumatori finali soggetti al contingentamento devono rispettare la quantità di energia messa a loro disposizione per il periodo di contingentamento in questione.
L’OIC o i gestori della rete del gas competenti, in quanto membri dell’OIC, effettuano controlli a livello nazionale di tutti i consumatori finali con un consumo annuo superiore a 1 GWh. Tutti gli altri vengono controllati a campione. Tali controlli possono essere ordinati, in caso di necessità, dal settore specializzato Energia. Se il contingente a disposizione è stato superato di oltre il 5 per cento o di oltre 200 kWh, l’OIC o il gestore della rete del gas competente ne informa senza indugio l’UFAE. Il valore soglia garantisce che non vengano perseguiti casi minori.
Articolo 9
L’OIC deve mettere a punto misure organizzative e tecniche per garantire che i dati vengano utilizzati esclusivamente ai fini dichiarati. In particolare, deve garantire che i dati relativi al consumo dei consumatori finali non vengano trasmessi a operatori di mercato diversi dai gestori della rete del gas competenti.
Articolo 10
Se necessario, i fornitori e i gestori della rete del gas devono essere gratuitamente a
disposizione dei rispettivi consumatori finali per offrire consulenza tecnica e fornire
informazioni relative per esempio ai dati storici relativi al consumo (dati dei contatori). Devono anche offrire assistenza per il calcolo dei contingenti. I gestori delle reti del gas non sono invece responsabili degli impianti domestici.
Articolo 11
Secondo l’articolo 49 LAP è punito chi contravviene intenzionalmente o per negligenza alle disposizioni dell’ordinanza in questione. L’attribuzione di sanzioni penali spetta ai Cantoni.
Articolo 12
L’esecuzione spetta – per i compiti a loro assegnati – al settore specializzato Energia e
all’OIC con i suoi membri.
Articolo 13
In caso di situazione di grave penuria già sopraggiunta o imminente, l’ordinanza deve entrare il prima possibile (con pubblicazione urgente). Secondo l’articolo 31 capoverso 1 e l’articolo 32 capoverso 1 LAP, le misure sono temporanee. Di norma le crisi hanno un’estensione temporale limitata; ne consegue che anche l’intervento delle autorità deve cessare il più celermente possibile. Una proroga delle misure sarebbe opportuna solo nel caso in cui la situazione di crisi dovesse protrarsi.
Non appena l’ordinanza viene abrogata, vengono meno anche tutti gli obblighi a essa legati.
Allegato