Rapporto esplicativo dell'Ordinanza concernente il contingentamento di gas trasportato in condotta

Consultazione 2026/27: ENERGIA: Revisione misure di gestione in caso di grave penuria di gas · 8 pagine

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• il trasferimento di contingenti è possibile solo a determinate condizioni. L’obiettivo è quello

di ridurre i costi di un contingentamento per le imprese che ne sono soggette;

• in futuro, i contingenti saranno calcolati allo stesso modo di quelli per l’elettricità. Di

norma, il periodo di riferimento è sempre lo stesso mese dell’anno precedente. Questa standardizzazione mira a facilitare l’attuazione del contingentamento da parte delle

imprese;

• i clienti protetti non sono più definiti in questa ordinanza ma solo nell’ordinanza

concernente la preparazione di misure di solidarietà volte a garantire

l’approvvigionamento di gas in una situazione di grave penuria. Si evita così una

sovrapposizione nella regolamentazione;

• data la mancanza di una base giuridica, non è più possibile delegare al Dipartimento

federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) la competenza di

adeguare il tasso di contingentamento;

• l’ordinanza concernente il contingentamento di gas trasportato in condotta si applica solo

ai consumatori di gas che utilizzano il gas principalmente per processi di produzione e fabbricazione commerciale o industriale;

o gli impianti bicombustibili non rientrano più nel campo d’applicazione

dell’ordinanza, in quanto non sono più previste eccezioni. A questi impianti si applica l’ordinanza sulla commutazione e la disattivazione degli impianti

bicombustibili alimentati a gas;

o i consumatori che utilizzano il gas soprattutto per la produzione di calore non rientrano più nel campo d’applicazione dell’ordinanza, in quanto ora sono tenuti a rispettare la temperatura ambiente massima consentita, indicata nell’ordinanza concernente limitazioni e i divieti dell’utilizzo di gas trasportato in condotta.

3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1

Tutti i clienti che acquistano gas trasportato in condotta (consumatori finali) e che lo utilizzano principalmente per processi di produzione e fabbricazione commerciale o industriale (cosiddetto gas di processo, cfr. «Verbändevereinbarung der Koordinationsstelle Durchleitung» 2012, pag. 7) sono soggetti al contingentamento del gas. Con «principalmente» si intende che più della metà del consumo medio annuo deriva da gas di processo. Per il calcolo vanno presi come riferimento i dati di consumo dell’intero ultimo anno di misurazione.

Sono soggetti al contingentamento tutti i consumatori finali che non possono dimostrare inequivocabilmente che meno del 50 per cento del consumo annuo di gas è destinato a processi produttivi o di fabbricazione industriali.

Costituiscono un’eccezione al contingentamento solo i cosiddetti «clienti protetti». I consumatori di cui all’articolo 2 lettere a-k dell’ordinanza del 27 agosto 2025 concernente la preparazione di misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in una situazione di grave penuria (RS ...) sono di particolare importanza per la collettività e l’approvvigionamento economico del Paese, motivo per cui possono godere di un trattamento speciale. Per clienti protetti s’intendono:

a. le economie domestiche private;