Rapporto esplicativo dell'Ordinanza concernente il contingentamento di gas trasportato in condotta

Consultazione 2026/27: ENERGIA: Revisione misure di gestione in caso di grave penuria di gas · 8 pagine

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gas. Il periodo di contingentamento inizia alle 6:00 del mattino, stesso orario in cui inizia anche la negoziazione in borsa per il settore del gas.

Il contingente deve essere rispettato in ogni periodo di contingentamento.

Articolo 5

I consumatori finali soggetti al contingentamento sono obbligati a documentare il calcolo del contingente e il consumo durante il periodo di contingentamento. Comunicano tempestivamente tali dati all’OIC o al gestore della rete del gas competente.

L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) stabilisce e comunica la forma e il momento delle notifiche (compresi formati dei dati e canali di comunicazione).

Articolo 6

Data la situazione dell’approvvigionamento di gas in Svizzera e la struttura della rete, il

trasferimento di gas tra le diverse zone di bilancio/regioni di contingentamento è impossibile o è possibile solo in misura limitata. Nel caso di un trasferimento di contingenti è necessario garantire che la stabilità della rete e l’approvvigionamento non siano messi a rischio,

altrimenti si rischiano effetti gravi e su larga scala per la popolazione e l’economia. Pertanto, i trasferimenti sono consentiti solo all’interno delle regioni di contingentamento definite

nell’allegato 2.

Per motivi di tracciabilità e per evitare casi di abuso, solo i consumatori finali che dispongono di uno strumento per la misurazione del profilo di carico possono trasferire o ricevere contingenti. In questo modo si garantisce anche che l’OIC sia in grado di gestire la struttura quantitativa.

I trasferimenti sono possibili solo entro l’inizio di un periodo di contingentamento.

I consumatori finali sono responsabili del rispetto dei contingenti. Devono essere in grado di dimostrare la legittimità della quantità di gas consumata in un periodo di contingentamento e notificarla all’OIC secondo l’articolo 7. Tutte le parti coinvolte devono rispettare i principi della normativa sulla protezione dei dati e, in particolare, adottare le misure tecniche e

organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati.

Articolo 7

Per poter controllare il rispetto dei contingenti, i dati necessari per il trasferimento dei

contingenti o di parti di essi devono essere comunicati all’OIC sia dal consumatore finale che li cede che da quello che li riceve.

L’UFAE stabilisce la forma della domanda. La notifica deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a. numero d’identificazione delle imprese (IDI) o, nel caso non sia disponibile un IDI, nome e indirizzo del consumatore finale trasferente e del consumatore finale ricevente;

b. nome, indirizzo e numero di telefono di una persona di contatto del consumatore finale trasferente e del consumatore finale ricevente;

c. periodo di contingentamento;

d. contingente trasferito, in MWh;