Rapporto esplicativo O dell'Ordinanza concernente limitazioni e divieti di utilizzo di gas trasportato in condotta

Consultazione 2026/27: ENERGIA: Revisione misure di gestione in caso di grave penuria di gas · 7 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

rispettando una temperatura ambiente massima. Questa modalità facilita di molto

l’attuazione delle misure di risparmio per questo gruppo di clienti.

• Le limitazioni e i divieti si applicheranno anche ai clienti del teleriscaldamento che

utilizzano il gas per la produzione di calore, il che aumenta il potenziale di risparmio di questa misura.

• Alle limitazioni e ai divieti di utilizzo generali sono state aggiunte le limitazioni riportate di

seguito, già valide per l’utilizzo di energia elettrica:

o i centri di trasbordo e i magazzini possono essere riscaldati fino a un massimo di 18°C;

o gli ambienti con porte esterne continuamente aperte non possono più essere

riscaldati.

• Sono stati specificati i criteri per il divieto di postcombustione termica. Inoltre, non

vengono più semplicemente abrogati i valori limite previsti dall’ordinanza contro

l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1), come previsto in precedenza:

vengono invece definiti limiti più elevati da rispettare nel caso in cui un impianto sia

soggetto al divieto.

3 Commento ai singoli articoli

Le limitazioni e i divieti relativi a determinati utilizzi riducono il consumo di gas trasportato in condotta. Le limitazioni e i divieti valgono per tutti i clienti del gas (consumatori finali) che acquistano gas dalla rete del gas pubblica.

Articolo 1

Per quanto riguarda il rispetto delle limitazioni, la responsabilità è dei singoli consumatori finali, dei gestori degli impianti e dei prestatori di servizi in questione, che provvedono anche autonomamente all’attuazione. L’elenco delle limitazioni viene rivisto a intervalli regolari e, in particolare, adattato alle circostanze tecniche. Non si tratta quindi di un elenco esaustivo. Al momento della messa in vigore dell’ordinanza da parte del Consiglio federale, i divieti saranno adeguati alla situazione contingente e definiti in maniera esaustiva.

Le limitazioni riguardano la produzione di calore mediante gas trasportato in condotta per il riscaldamento di ambienti e la preparazione dell’acqua calda. Dal momento che le limitazioni elencate sono per lo più autoesplicative, non vengono fornite ulteriori spiegazioni, ad eccezione delle tre indicazioni seguenti:

• fanno eccezione i locali utilizzati per il trattamento dei pazienti o regolarmente utilizzati dai residenti in strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani, case di cura, cliniche psichiatriche e strutture di assistenza per persone disabili. Fanno eccezione anche i locali destinati alla custodia istituzionale di bambini e giovani, come strutture di custodia collettiva diurna, scuole, istituti e gruppi abitativi;

• tra gli studi medici menzionati rientrano anche gli studi dentistici e veterinari, ai sensi della legge sulle professioni mediche (RS 811.11).

• sono soggetti all’obbligo gli abitanti di locali residenziali e gli utenti di locali commerciali (locatari), che dovranno impostare le valvole termostatiche disponibili per la maggior parte dei loro sistemi di riscaldamento a radiatori o a superficie al massimo sul «3». L’impostazione delle comuni valvole termostatiche si basa su uno standard tecnico riconosciuto (p. es. EN-215 o DIN EN-215) e offre una garanzia abbastanza elevata del mantenimento della temperatura target di 20 gradi Celsius.