Rapporto esplicativo O dell'Ordinanza concernente limitazioni e divieti di utilizzo di gas trasportato in condotta

Consultazione 2026/27: ENERGIA: Revisione misure di gestione in caso di grave penuria di gas · 7 pagine

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di COV a causa di un elevato flusso di massa (quantità di sostanze inquinanti emesse per unità di tempo) e che ciò comporta un impatto eccessivo sull’ambiente e sulla popolazione, deve essere richiesta la rimessa in funzione dei sistemi di post-combustione, anche se i criteri di cui al capoverso 2 sono soddisfatti. Per valutare il carico emissivo è determinante non solo il flusso di massa, ma anche la durata della situazione di crisi.

È compito del gestore dell’impianto fornire, su richiesta, all’autorità tutte le informazioni e i dati necessari alla valutazione delle emissioni, affinché quest’ultima possa stabilire se sia possibile rispettare i criteri relativi al divieto di postcombustione.

Articolo 4

Le limitazioni e i divieti di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai consumatori finali delle reti di teleriscaldamento a condizione che, durante il periodo di validità dell’ordinanza, almeno una parte del calore sia stata prodotta con gas trasportato in condotta.

In tal caso, il gestore della rete di teleriscaldamento ha il dovere di informare i propri consumatori finali del fatto che saranno soggetti a limitazioni e divieti di utilizzo. L’attuazione e il rispetto delle misure ordinate sono di responsabilità dei consumatori finali.

Articolo 5

Il controllo sul rispetto delle disposizioni è delegato ai Cantoni.

Le limitazioni e i divieti valgono sia nell’ambito pubblico che in quello privato. La portata delle misure è troppo ampia per permettere un controllo sistematico; in particolare in ambito privato le possibilità di controllo sono molto limitate. Tuttavia, in caso di grave penuria, si può

presupporre che la popolazione adotterà un comportamento più responsabile, e anche il controllo sociale contribuirà in tal senso.

Articolo 6

Secondo l’articolo 49 LAP è punito chi contravviene intenzionalmente o per negligenza alle disposizioni dell’ordinanza in questione. L’attribuzione di sanzioni penali spetta ai Cantoni.

Articolo 7

L’esecuzione spetta ai Cantoni.

Articolo 8

In caso di situazione di grave penuria già sopraggiunta o imminente, l’ordinanza deve entrare in vigore il prima possibile (con pubblicazione urgente). Secondo l’articolo 31 capoverso 1 e l’articolo 32 capoverso 1 LAP, le misure sono temporanee. Di norma le crisi hanno

un’estensione temporale limitata; ne consegue che anche l’intervento delle autorità deve cessare il più celermente possibile. Una proroga delle misure sarebbe opportuna solo nel caso in cui la situazione di crisi dovesse protrarsi.

Non appena l’ordinanza viene abrogata, vengono meno anche tutti gli obblighi a essa legati.