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Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 8 pagine
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Legge sulle poste «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 10
Cassette delle lettere e impianti di cassette delle lettere
Il Consiglio federale emana prescrizioni in merito a:
a. cassette delle lettere;
b. impianti di cassette delle lettere nella zona degli accessi all’edificio, all’in- gresso o in un punto centrale di un complesso residenziale.
Art. 12
Abrogata
Art. 14 cpv. 1, 2 frase introduttiva, 3 primo periodo, 9 e 10
1La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, degli invii elettronici come invii singoli o di massa nonché dei giornali e dei periodici.
2Concerne soltanto il testo francese
3Distribuisce lettere, pacchi, nonché giornali e periodici almeno cinque giorni alla settimana.
9La Posta offre un sistema di recapito ibrido per la presa in consegna di invii elettro- nici. Il destinatario decide se ricevere l’invio elettronico in formato elettronico o fi- sico. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
10Conformemente allo stato della tecnica garantisce la riservatezza, l’integrità, la di- sponibilità, l’autenticità e l’incontestabilità degli invii elettronici accettati tramite il sistema di recapito ibrido.
Art. 14a Valori soglia
1Il Consiglio federale può derogare alle prescrizioni di cui all’articolo 14 capoversi 1, 3 primo e secondo periodo, 5 e 6, se nell’anno precedente nel servizio universale almeno una delle seguenti soglie non è stata raggiunta:
a. numero di lettere trasportate: 800 milioni;
b. numero di pacchi trasportati: 140 milioni;
c. numero di giornali e periodici trasportati nella distribuzione regolare:
350 milioni;
d. numero di versamenti in contanti: 24 milioni.
2Non può scendere al di sotto della portata minima di cui all’articolo 14b.
3Se scende al di sotto delle soglie di cui al capoverso 1, la Posta può chiedere al Di- partimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) di chiedere al Consiglio federale una modifica delle disposizioni d’esecu- zione concernenti il servizio universale.