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Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 8 pagine
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Legge sulle poste «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 29 cpv. 1-3
1La PostCom gestisce un organo di conciliazione. Può affidare tale incarico a terzi.
2Possono adire l’organo di conciliazione:
a. i fornitori di servizi postali;
b. i mittenti di invii postali che utilizzano i servizi postali su base contrat- tuale;
c. i destinatari di invii postali.
3L’organo di conciliazione può addebitare un emolumento per l’esame del caso alla parte che presenta il ricorso. Il fornitore di servizi postali si assume le spese proce- durali dedotto questo emolumento. Se la decisione dell’organo di conciliazione è a favore della parte ai sensi del capoverso 2 lettera b o c, l’emolumento addebitato le sarà rimborsato dal fornitore di servizi postali.
Art. 32a Emergenza finanziaria del fornitore del servizio universale
1Se il fornitore del servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti si trova in una situazione di emergenza finanziaria concreta o imminente che potrebbe dan- neggiare in modo significativo l’economia svizzera, il Consiglio federale può limi- tare, sospendere o trasferire a terzi la fornitura del servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. Può adottare misure volte a proteggere le infrastrutture per il traffico dei pagamenti necessarie a garantire il servizio universale.
2Il Consiglio federale può, in un caso di cui al capoverso 1, concedere un sostegno finanziario nell’ambito dei fondi autorizzati.
3Il DATEC concede il sostegno finanziario in accordo con l’Amministrazione fede- rale delle finanze in una convenzione di diritto pubblico.
Titolo prima dell’art. 33a
Capitolo 3a: Ufficio federale delle comunicazioni
Art. 33a Vigilanza
1L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) verifica il rispetto delle prescri- zioni legali negli ambiti ad esso assegnati dalla presente legge o dalle disposizioni d’esecuzione.
2È responsabile, in particolare, della vigilanza sul servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti.
Art. 33b Provvedimenti
1L’UFCOM prende ed emana le decisioni necessarie per adempiere ai suoi compiti.
2Se accerta una violazione del diritto, può: