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Consultazione 2026/28: Revisione parziale della legge sulle poste (LPO) e della legge sull’organizzazione della Posta (LOP) · 8 pagine

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Legge sulle poste «%ASFF_YYYY_ID»

a. esigere che il fornitore responsabile della violazione o il fornitore del ser- vizio universale nel settore del traffico dei pagamenti vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare che tale violazione si ripeta;

b. pubblicare in forma adeguata l’accertamento della violazione;

c. ordinare i provvedimenti per l’adempimento del mandato legale di servizio universale nell’ambito delle prestazioni del traffico dei pagamenti;

d. completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l’atti- vità del fornitore responsabile della violazione o del fornitore del servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti;

3Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione o il fornitore del servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti deve comuni- care all’UFCOM cosa ha fatto per porvi rimedio o quali altre misure ha adottato.

4L’UFCOM può riscuotere tasse amministrative per coprire i costi delle sue deci- sioni e dei suoi servizi.

Art. 33c Obbligo di informare

Le persone sottostanti alla presente legge devono fornire all’UFCOM le informa- zioni necessarie all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 33a e alla valuta- zione di cui all’articolo 3.

Titolo prima del capitolo 4

Capitolo 3b: Traffico postale e dei pagamenti in situazioni di emergenza

Art. 33d Situazioni di emergenza

1Il Consiglio federale stabilisce le situazioni in cui la fornitura di servizi postali e di prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti può essere limitata o vietata e in cui i fornitori di servizi postali o gli attori del traffico dei pagamenti soggetti all’obbligo di notifica possono essere chiamati a fornire prestazioni.

2Il DATEC può, su richiesta della Posta, esonerarla temporaneamente, in modo par- ziale o totale, dall’obbligo di rispettare i requisiti di portata, accesso e qualità di cui agli articoli 14, 14b, 15 o 32. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3L’articolo 32a capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

4Se una situazione d’emergenza lo richiede, il Consiglio federale può obbligare il personale necessario a prestare servizio.

5Rimangono salve le disposizioni concernenti la facoltà del generale di disporre giu- sta l’articolo 91 della legge militare del 3 febbraio 19953.

Art. 35, 39 e 40

Abrogati

3 RS 510.10