Progetto posto in consultazione - Accordo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine
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Cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità. Acc. FF 2025 1059
Art. 7.11 Partecipazione di una Parte terza
1. Una Parte diversa dalle Parti in causa che ritenga di avere un interesse nella que stione sottoposta al tribunale arbitrale può, mediante comunicazione scritta alle Parti in causa, presentare le sue considerazioni scritte al tribunale arbitrale, ricevere consi derazioni scritte dalle Parti in causa, compresi eventuali allegati, assistere alle udienze e pronunciarsi oralmente.
2. La Parte di cui al paragrafo 1 invia la comunicazione scritta entro 10 giorni dalla notifica della domanda di costituzione del tribunale arbitrale secondo l’articolo 7.7 (Costituzione di un tribunale arbitrale).
Art. 7.12 Compiti del tribunale arbitrale
1. Il tribunale arbitrale ha il compito di effettuare una valutazione oggettiva della que stione sottopostagli, che comprende l’esame dei fatti, dell’applicabilità del presente Accordo e della conformità a quest’ultimo, nonché di formulare le conclusioni e le raccomandazioni previste dal suo mandato di cui all’articolo 7.7 (Costituzione di un tribunale arbitrale) paragrafo 5.
2. Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata domandata la sua costituzione alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo, interpretate conformemente alle norme di interpretazione del diritto internazionale pubblico. Il tribunale arbitrale può anche prendere in considerazione le interpretazioni pertinenti contenute nei rapporti di gruppi speciali e organi d’appello dell’OMC.
3. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei suoi membri. Ogni membro può esprimere un parere separato su questioni su cui non vi è l’unanimità. Il tribunale ar bitrale non rivela, nemmeno nei rapporti iniziale e finale, quali membri sono associati ai pareri di maggioranza o di minoranza.
4. Il tribunale arbitrale dà alle Parti in causa la possibilità di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente in qualsiasi fase della procedura prima di pubblicare il rapporto finale.
Art. 7.13 Procedura arbitrale
1. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo o diversamente concordato tra le Parti in causa, la procedura arbitrale è disciplinata nel Regolamento procedurale.
2. Le udienze possono svolgersi di persona o con qualsiasi mezzo tecnologico deciso di comune accordo dalle Parti in causa. Se si svolgono di persona, il luogo è deciso di comune accordo dalle Parti in causa; se le Parti non riescono ad accordarsi, si svol gono nella capitale della Parte chiamata a rispondere.
3. Le udienze del tribunale arbitrale sono aperte al pubblico, salvo che le Parti in causa decidano altrimenti o che il tribunale arbitrale decida di svolgerle a porte chiuse durante la discussione di informazioni confidenziali.
4. Le Parti trattano in modo confidenziale le informazioni fornite al tribunale arbitrale e designate come tali dalla Parte che le ha fornite.