Progetto posto in consultazione - Accordo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine

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può prorogare il rinvio per altri 18 mesi, se necessario per introdurre strumenti adeguati a far fronte a tali preoccupazioni. Qualsiasi rinvio in virtù della pre sente lettera deve essere previamente notificato alle altre Parti.

Art. 2.5 Abolizione dei dazi all’importazione

1. Ciascuna Parte abolisce i dazi all’importazione su tutti i beni ambientali elencati nell’allegato II (Elenco dei beni ambientali), salvo disposizioni contrarie presenti in tale allegato.

2. Le Parti non introducono nuovi dazi all’importazione sui beni ambientali elencati nell’allegato II (Elenco dei beni ambientali).

Art. 2.6 Abolizione dei dazi all’esportazione

1. Ciascuna Parte abolisce i dazi all’esportazione su tutti i beni ambientali elencati nell’allegato II (Elenco dei beni ambientali), salvo quanto eventualmente concordato al momento dell’adesione al presente Accordo, nella misura strettamente necessaria e per un periodo non superiore a cinque anni, conformemente all’allegato II (Elenco dei beni ambientali). Se una Parte rinvia l’abolizione dei dazi all’esportazione sui beni elencati nell’allegato II (Elenco dei beni ambientali), si adopera per ridurre autono mamente l’applicazione e il livello di tali dazi.

2. Le Parti non introducono nuovi dazi all’esportazione sui beni ambientali elencati nell’allegato II (Elenco dei beni ambientali).

Art. 2.7 Meccanismo speciale temporaneo

1. Riaffermando l’obiettivo comune di favorire una maggiore partecipazione dei membri dell’OMC al presente Accordo, le Parti riconoscono che, per alcune econo mie, è auspicabile raggiungere una massa critica nel commercio di beni ambientali a livello internazionale prima di liberalizzare gli scambi di determinati beni ambientali.

2. Nonostante l’articolo 2.5 (Abolizione dei dazi all’importazione) e a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:

(a) una Parte può rinviare l’abolizione dei dazi all’importazione su un determi nato bene ambientale al momento dell’adesione al presente Accordo, a condi zione che tale rinvio sia specificato nell’allegato II (Elenco dei beni ambien tali); e

(b) se vengono aggiunte nuove voci all’allegato II (Elenco dei beni ambientali) conformemente all’articolo 6.2 (Compiti del Comitato misto), la decisione del Comitato misto indica per quali eventuali nuove voci una Parte può rinviare l’abolizione dei dazi all’importazione18.

3. Il rinvio temporaneo dell’abolizione dei dazi all’importazione è possibile per 12 anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo; una volta ridotti o aboliti, i dazi all’importazione non saranno aumentati o reintrodotti.

18 Nel caso del Costa Rica, si applica l’allegato XI (Convenzioni istituzionali specifiche a una Parte contraente).