Progetto posto in consultazione - Accordo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine
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mente di stabilire se una misura di cui al paragrafo 1 sia incompatibile con i diritti ad essa conferiti dal presente Accordo.
Capitolo 2 Scambi di beni ambientali
Art. 2.1 Obiettivo
L’obiettivo del presente capitolo è promuovere la liberalizzazione degli scambi di beni ambientali al fine di contribuire alla transizione verso un’economia circolare, sosteni bile, a basse emissioni e resiliente al cambiamento climatico, così come di favorire l’utilizzo di tecnologie e prodotti pertinenti, nonché gli investimenti in tali tecnologie e prodotti, per rispondere a necessità urgenti in termini ambientali.
Art. 2.2 Campo d’applicazione
Il presente capitolo si applica esclusivamente agli scambi dei beni ambientali elencati nell’allegato II (Elenco dei beni ambientali).
Art. 2.3 Beni ambientali
1. I beni ambientali elencati nell’allegato II (Elenco dei beni ambientali) sono beni che contribuiscono in modo sostanziale:
(a) all’adattamento al cambiamento climatico e alla mitigazione di quest’ultimo; (b) alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento;
(c) all’uso sostenibile, alla protezione o al ripristino delle risorse naturali, della biodiversità e degli ecosistemi;
(d) alla transizione verso un’economia circolare;
(e) agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Parti; oppure
(f) ad altri obiettivi ambientali più generici delle Parti.
2. Nell’elenco dei beni ambientali di cui all’allegato II (Elenco dei beni ambientali) non possono figurare beni che ostacolano in modo significativo il raggiungimento di uno o più obiettivi di cui al paragrafo 1.
3. L’elenco dei beni ambientali di cui all’allegato II (Elenco dei beni ambientali) è regolarmente sottoposto a riesame, in base anche agli aspetti di cui ai paragrafi 1 e 2, al fine di aggiornarlo secondo l’articolo 2.10 (Riesame).
Art. 2.4 Conservazione e gestione sostenibile ai fini della produzione
di beni ambientali
1. Riconoscendo l’importanza, per l’obiettivo del presente Accordo, della conserva zione e della gestione sostenibile degli ecosistemi ai fini della produzione di beni am bientali, le Parti si impegnano in particolare a:
(a) promuovere gli scambi di beni ambientali prodotti in modo sostenibile;