Progetto posto in consultazione - Accordo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

Cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità. Acc. FF 2025 1059

(b) garantire la trasparenza delle politiche e delle misure nazionali relative alla produzione sostenibile di beni ambientali;

(c) favorire la cooperazione allo scopo di migliorare e rafforzare gli standard, le prassi e le linee guida concernenti i beni ambientali prodotti in modo sosteni bile, ove applicabili;

(d) adoperarsi per garantire che le rispettive leggi e politiche ambientali preve dano e favoriscano elevati livelli di protezione ambientale, nonché a conti nuare a migliorare i rispettivi livelli di protezione ambientale;

(e) avviare discussioni al fine di determinare se strumenti, politiche e sistemi di sostenibilità nazionali di altre Parti, nonostante differiscano dai propri, pos sano comunque essere considerati equivalenti ai propri standard e regolamenti nella misura in cui ne soddisfano adeguatamente gli obiettivi di sostenibilità16;

(f) adoperarsi per garantire la conservazione e la gestione sostenibile degli eco sistemi rilevanti per la produzione di beni ambientali, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra e la perdita di biodiversità, incluse quelle risultanti dalla deforestazione, dal degrado delle foreste, dall’uso del suolo e dai cam biamenti d’uso del suolo, in particolare per attività agricole e di estrazione mineraria;

(g) promuovere l’impiego efficace degli strumenti internazionali esistenti e rile vanti per le lettere da (a) a (f).

2. Si precisa che le Parti affermano il proprio diritto di adottare o mantenere misure conformi ai propri obblighi internazionali al fine di raggiungere obiettivi legittimi in relazione ai beni ambientali di cui al presente Accordo, compresi sistemi di dovuta diligenza e sistemi di certificazione per verificare che le merci e i prodotti in questione siano stati prodotti in modo sostenibile e conforme alla legge.

3. Per quanto riguarda i beni ambientali classificati alle sottovoci del capitolo 44 del SA e alla sottovoce 9406.10 del SA elencati nell’allegato II:

(a) una Parte può adottare o mantenere le misure di cui al paragrafo 2 per verifi care che tali merci e prodotti siano stati prodotti in modo sostenibile e con forme alla legge17; e

(b) se una Parte ritiene che l’abolizione dei dazi all’importazione nuoccia alla conservazione e alla gestione sostenibile delle foreste e dei relativi ecosistemi, può, nonostante l’articolo 2.5 (Abolizione dei dazi all’importazione), può rin viare l’abolizione dei dazi su tali beni ambientali per un periodo massimo di 18 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo per tale Parte. La Parte

16 Per quanto riguarda i beni ambientali classificati alle sottovoci del capitolo 44 del SA e alla sottovoce 9406.10 del SA specificati nell’allegato II, una Parte, su richiesta, si dimostra favorevole a valutare la possibilità di accettare come equivalenti – nella misura in cui siano coerenti con i propri obblighi internazionali e le proprie leggi e disposizioni nazionali – gli strumenti, le politiche e i sistemi di sostenibilità della Parte o delle Parti ri chiedenti, anche se differiscono dai propri, a condizione che ritenga che tali strumenti, po litiche e sistemi di sostenibilità soddisfino adeguatamente gli obiettivi dei propri strumenti, politiche e sistemi di sostenibilità.

17 Nel caso del Costa Rica, si applica l’allegato XI (Convenzioni istituzionali specifiche a una Parte contraente).