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Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 57 pagine

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Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti

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Art. 29 Procedura per l’immissione sul mercato

Gli apparecchi fissi di misurazione dell’intensità di dose ambientale necessitano di un’ammissione ordinaria conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 10 della presente ordinanza nonché di una prima calibrazione secondo l’allegato 7 numero 6 OStrM e l’allegato 10 della presente ordinanza.

Art. 30 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

1Gli apparecchi fissi di misurazione dell’intensità di dose ambientale devono essere sottoposti ogni dodici mesi a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore secondo l’allegato 7 numero 5 OStrM e l’allegato 10 della presente ordinanza.

2Al posto della procedura di controllo da parte dell’utilizzatore di cui al capoverso 1 può essere effettuata una calibrazione secondo l’allegato 7 numero 6 OStrM e l’allegato 10 della presente ordinanza. La calibrazione è obbligatoria in caso di mancato superamento della procedura di controllo da parte dell’utilizzatore.

Capitolo 5: Strumenti di misurazione per la determinazione della dose individuale

Sezione 1: Dosimetri individuali attivi

Art. 31 Requisiti essenziali

I dosimetri individuali attivi devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 11 della presente ordinanza.

Art. 32 Procedura per l’immissione sul mercato

I dosimetri individuali attivi necessitano di un’ammissione ordinaria conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 11 della presente ordinanza nonché di una prima calibrazione secondo l’allegato 7 numero 6 OStrM e l’allegato 11 della presente ordinanza.

Art. 33 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

1 I dosimetri individuali attivi devono essere sottoposti ogni tre anni a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore secondo l’allegato 7 numero 5 OStrM e l’allegato 11 della presente ordinanza se sono utilizzati:

a. come dosimetro per specifica attività lavorativa secondo l’articolo 14 lettera a dell’ordinanza sulla dosimetria;

b. per fornire informazioni in tempo reale sulla dose secondo l’articolo 14 lettera c dell’ordinanza sulla dosimetria;

c. per ottimizzare il comportamento secondo l’articolo 14 lettera d dell’ordinanza sulla dosimetria.