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Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 57 pagine

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Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti

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Sezione 2: Dosimetri radon

Art. 37 Requisiti essenziali

I dosimetri radon devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 13 della presente ordinanza.

Art. 38 Procedura per l’immissione sul mercato

I dosimetri radon necessitano di un’ammissione ordinaria secondo l’allegato 5 OStrM.

Art. 39 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

I dosimetri radon devono essere sottoposti ogni due anni a una misurazione comparativa secondo l’allegato 7 numero 4 OStrM e l’allegato 13 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di riferimento incaricato.

Sezione 3: Esposimetri radon

Art. 40 Requisiti essenziali

Gli esposimetri radon devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 14 della presente ordinanza.

Art. 41 Procedura per l’immissione sul mercato

Gli esposimetri radon necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 14 della presente ordinanza.

Art. 42 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

Gli espositori radon devono essere sottoposti ogni quattro anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 14 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 43 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DFGP del 7 dicembre 20129 sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti è abrogata.

9 RU 2012 7211