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Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 57 pagine

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Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti

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Art. 44 Disposizioni transitorie

1 Le ammissioni degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano valide. Dopo la scadenza del periodo di validità, le ammissioni devono essere rinnovate conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.

2 Gli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti sottoposti prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza a una procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione secondo l’allegato 7 OStrM possono continuare a essere utilizzati fino alla scadenza successiva di tale procedura. In seguito devono essere verificati secondo le procedure determinanti per il mantenimento della stabilità di misurazione secondo la presente ordinanza.

3 I dosimetri individuali attivi, immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e segnalati al METAS dalle autorità preposte alla vigilanza nel settore della radioprotezione secondo l’articolo 184 ORaP o dall’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza, sono considerati ammessi. I termini per le procedure determinanti per il mantenimento della stabilità di misurazione decorrono dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Fino alla prima calibrazione successiva all’entrata in vigore della presente ordinanza, deve essere considerato come valore di riferimento quello rilevato durante la prima esecuzione della procedura di controllo da parte dell’utilizzatore.

4 Gli strumenti di misurazione utilizzati dalle organizzazioni d’intervento NBC e immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono essere sottoposti entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza alla procedura determinante per il mantenimento della stabilità di misurazione. I tipi di strumenti di misurazione che non dispongono di alcuna ammissione possono continuare ad essere utilizzati per un periodo massimo di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

5 I dosimetri per brachiterapia, immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, sono considerati ammessi. La prima verificazione ai sensi della presente ordinanza deve essere effettuata entro quattro anni dalla sua entrata in vigore.

6 A partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza, gli apparecchi fissi di misurazione dell’intensità di dose ambientale sono soggetti alle nuove procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione. Gli strumenti di misurazione, verificati secondo il diritto vigente, possono continuare ad essere utilizzati se la prima procedura di controllo secondo la presente ordinanza è eseguita dall’utilizzatore con esito positivo entro un anno dall’entrata in vigore della stessa.