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Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 57 pagine

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Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti

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2 I dosimetri individuali attivi devono essere calibrati ogni tre anni secondo l’allegato 7 numero 6 OStrM e l’allegato 11 della presente ordinanza e devono essere sottoposti ogni dodici mesi a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore secondo l’allegato 7 numero 5 OStrM e l’allegato 11 della presente ordinanza se sono utilizzati:

a. come dosimetro d’allarme secondo l’articolo 14 lettera b dell’ordinanza sulla dosimetria;

b. per consentire la sorveglianza della dose nelle donne in gravidanza secondo l’articolo 14 lettera e dell’ordinanza sulla dosimetria.

3 I dosimetri individuali attivi devono essere sottoposti ogni cinque anni a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore secondo l’allegato 7 numero 5 OStrM e l’allegato 11 della presente ordinanza se sono utilizzati per avvisare e consentire la sorveglianza della dose individuale dei collaboratori delle organizzazioni d’intervento NBC durante la verifica della situazione radiologica dopo un guasto o un’emergenza.

4 Per i dosimetri individuali attivi, l’utilizzatore può eseguire al posto della procedura di controllo una calibrazione secondo l’allegato 7 numero 6 OStrM e l’allegato 11 della presente ordinanza. La calibrazione è obbligatoria in caso di mancato superamento della procedura di controllo da parte dell’utilizzatore.

Capitolo 6: Strumenti di misurazione del radon

Sezione 1: Apparecchi di misurazione del radon

Art. 34 Requisiti essenziali

Gli apparecchi di misurazione del radon devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 12 della presente ordinanza.

Art. 35 Procedura per l’immissione sul mercato

Gli apparecchi di misurazione del radon necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 12 della presente ordinanza.

Art. 36 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

Gli apparecchi di misurazione del radon devono essere sottoposti ogni quattro anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 12 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.