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Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 57 pagine
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Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti
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2 I dosimetri individuali attivi devono essere calibrati ogni tre anni secondo l’allegato 7 numero 6 OStrM e l’allegato 11 della presente ordinanza e devono essere sottoposti ogni dodici mesi a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore secondo l’allegato 7 numero 5 OStrM e l’allegato 11 della presente ordinanza se sono utilizzati:
a. come dosimetro d’allarme secondo l’articolo 14 lettera b dell’ordinanza sulla dosimetria;
b. per consentire la sorveglianza della dose nelle donne in gravidanza secondo l’articolo 14 lettera e dell’ordinanza sulla dosimetria.
3 I dosimetri individuali attivi devono essere sottoposti ogni cinque anni a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore secondo l’allegato 7 numero 5 OStrM e l’allegato 11 della presente ordinanza se sono utilizzati per avvisare e consentire la sorveglianza della dose individuale dei collaboratori delle organizzazioni d’intervento NBC durante la verifica della situazione radiologica dopo un guasto o un’emergenza.
4 Per i dosimetri individuali attivi, l’utilizzatore può eseguire al posto della procedura di controllo una calibrazione secondo l’allegato 7 numero 6 OStrM e l’allegato 11 della presente ordinanza. La calibrazione è obbligatoria in caso di mancato superamento della procedura di controllo da parte dell’utilizzatore.
Capitolo 6: Strumenti di misurazione del radon
Sezione 1: Apparecchi di misurazione del radon
Art. 34 Requisiti essenziali
Gli apparecchi di misurazione del radon devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 12 della presente ordinanza.
Art. 35 Procedura per l’immissione sul mercato
Gli apparecchi di misurazione del radon necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 12 della presente ordinanza.
Art. 36 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione
Gli apparecchi di misurazione del radon devono essere sottoposti ogni quattro anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 12 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.