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Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 57 pagine

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Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti

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Capitolo 4: Strumenti di misurazione per la determinazione dell’intensità di dose ambientale

Sezione 1: Apparecchi mobili di misurazione dell’intensità di dose ambientale

Art. 25 Requisiti essenziali

Gli apparecchi mobili di misurazione dell’intensità di dose ambientale devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 9 della presente ordinanza.

Art. 26 Procedura per l’immissione sul mercato

1 Gli apparecchi mobili di misurazione dell’intensità di dose ambientale necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 9 della presente ordinanza se sono utilizzati:

a. per la radioprotezione negli impianti nucleari;

b. nelle aree controllate secondo l’articolo 80 ORaP;

c. per il controllo delle sorgenti mobili di radiazioni utilizzate per le prove non distruttive;

d. per la verifica del rispetto dei valori limite per i colli in caso di trasporto di merci pericolose della classe 7;

e. per le prove secondo l’articolo 19 capoverso 4 ORim o per l’immissione sul mercato di impianti generatori di radiazioni ionizzanti a scopi non medici;

f. per l’esenzione dall’obbligo della licenza e dalla sorveglianza del materiale secondo l’articolo 105 ORaP;

g. per la dosimetria ambientale secondo l’articolo 191 ORaP;

h. nell’ambito dell’attività di vigilanza delle autorità.

2 Gli apparecchi mobili di misurazione dell’intensità di dose ambientale necessitano di un’ammissione ordinaria conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 9 della presente ordinanza nonché di una prima calibrazione secondo l’allegato 7 numero 6 OStrM e l’allegato 9 della presente ordinanza se sono utilizzati per controllare la situazione radiologica dopo un guasto o un’emergenza da parte delle organizzazioni d’intervento NBC.

Art. 27 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

1 Gli apparecchi mobili di misurazione dell’intensità di dose ambientale devono essere sottoposti ogni tre anni a una verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 OStrM e all’allegato 9 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato e devono essere sottoposti ogni dodici mesi a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore secondo