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Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 57 pagine

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Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti

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Sezione 2: Monitor di contaminazione per mani e piedi

Art. 19 Requisiti essenziali

I monitor di contaminazione per mani e piedi devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 7 della presente ordinanza.

Art. 20 Procedura per l’immissione sul mercato

I monitor di contaminazione per mani e piedi necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 7 della presente ordinanza.

Art. 21 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

I monitor di contaminazione per mani e piedi devono essere sottoposti ogni tre anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 7 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato e devono essere sottoposti ogni dodici mesi a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore secondo l’allegato 7 numero 5 OStrM e l’allegato 7 della presente ordinanza.

Sezione 3: Monitor di contaminazione per persone

Art. 22 Requisiti essenziali

I monitor di contaminazione per persone devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 8 della presente ordinanza.

Art. 23 Procedura per l’immissione sul mercato

I monitor di contaminazione per persone necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 8 della presente ordinanza.

Art. 24 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

I monitor di contaminazione per persone devono essere sottoposti ogni tre anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 8 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato e devono essere sottoposti ogni dodici mesi a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore secondo l’allegato 7 numero 5 OStrM e l’allegato 8 della presente ordinanza.