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Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 57 pagine
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Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti
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l’allegato 7 numero 5 OStrM e l’allegato 9 della presente ordinanza se sono utilizzati:
a. per la radioprotezione negli impianti nucleari;
b. per il controllo delle sorgenti mobili di radiazioni utilizzate per le prove non distruttive;
c. per la verifica del rispetto dei valori limite per i colli in caso di trasporto di merci pericolose della classe 7;
d. per l’esenzione dall’obbligo della licenza e dalla sorveglianza del materiale secondo l’articolo 105 ORaP;
e. per la dosimetria ambientale secondo l’articolo 191 ORaP;
f. nell’ambito dell’attività di vigilanza delle autorità.
2 Gli apparecchi mobili di misurazione dell’intensità di dose ambientale devono essere sottoposti ogni cinque anni a una verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 OStrM e all’allegato 9 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato e devono essere sottoposti ogni dodici mesi a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore secondo l’allegato 7 numero 5 OStrM e l’allegato 9 della presente ordinanza se sono utilizzati:
a. nelle aree controllate secondo l’articolo 80 ORaP;
b. per le prove secondo l’articolo 19 capoverso 4 ORim o per l’immissione sul mercato di impianti generatori di radiazioni ionizzanti a scopi non medici.
3 Gli apparecchi mobili di misurazione dell’intensità di dose ambientale devono essere sottoposti ogni cinque anni a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore secondo l’allegato 7 numero 5 OStrM e l’allegato 9 della presente ordinanza se sono utilizzati per controllare la situazione radiologica dopo un guasto o un’emergenza da parte delle organizzazioni d’intervento NBC.
4 Per gli apparecchi mobili di misurazione dell’intensità di dose ambientale di cui al capoverso 3, l’utilizzatore può eseguire al posto della procedura di controllo una calibrazione secondo l’allegato 7 numero 6 OStrM e l’allegato 9 della presente ordinanza. La calibrazione è obbligatoria in caso di mancato superamento della procedura di controllo da parte dell’utilizzatore.
Sezione 2: Apparecchi fissi di misurazione dell’intensità di dose ambientale
Art. 28 Requisiti essenziali
Gli apparecchi fissi di misurazione dell’intensità di dose ambientale devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 10 della presente ordinanza.