Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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Tali principi vanno rispettati da tutti i fornitori del servizio telefonico pubblico e, a seguito di un’eventuale estensione da parte del Consiglio federale, anche da tutti quei fornitori che offrono il servizio di telecomunicazione in questione. Si tratta innanzitutto dei forni- tori che stabiliscono la comunicazione effettiva (ad es., effettuando una chiamata vo- cale o avviando la comunicazione). Si tratta però anche di tutti i fornitori che contribui- scono in un altro modo a garantire tale collegamento. Può trattarsi di fornitori che ga- rantiscono il transito della comunicazione fra due altri fornitori o terminano la comuni- cazione presso le centrali.
Cpv. 1
Il capoverso 1 sancisce che i fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire la comunicazione d’emergenza. La comunicazione d’emergenza comprende la comu- nicazione tramite il servizio telefonico pubblico dal terminale dell’utente alle centrali competenti gestite dai servizi di emergenza e dai servizi di assistenza e consulenza, al fine di poter usufruire dei servizi da essi offerti per sé o per terzi. L’elenco dei casi in cui gli utenti devono poter contattare le centrali è stato eliminato dalla disposizione. È intrinseco al concetto di «comunicazione d’emergenza» il fatto che si tratti di una situa- zione straordinaria e urgente, in cui sussiste un pericolo immediato per l’incolumità fi- sica, la vita, la salute o la proprietà e in cui è necessario un intervento rapido da parte dei servizi di emergenza. Sinora l’elenco non era esaustivo. Un intervento può rendersi necessario anche in caso di pericolo per la sicurezza pubblica o per l’ambiente. La polizia e i servizi sanitari sono spesso presenti proprio in situazioni che comportano un elevato potenziale di pericolo, ad esempio in occasione di grandi eventi. I pompieri intervengono anche in situazioni di pericolo in cui, oltre alle persone, sono minacciati gli animali e la natura in generale (ad es. in caso di incendi boschivi o di inquinamento delle acque).
I servizi di emergenza garantiscono la disponibilità in ogni momento delle risorse ma- teriali e umane necessarie per interventi urgenti direttamente sul luogo dell’evento. Si tratta delle organizzazioni della polizia, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso ri- conosciute dalle autorità competenti, che possono essere contattate dagli utenti tramite il numero breve messo a disposizione a tal fine ai sensi dell’articolo 28 ORAT.
I servizi di assistenza e consulenza offrono sostegno e aiuto a chi effettua la chiamata in situazioni in cui non vi è un pericolo immediato. Se durante la conversazione si con- stata la necessità di un intervento rapido e immediato sul luogo dell’incidente, occorre che la persona che effettua la chiamata o il servizio di assistenza e consulenza stesso prendano contatto con il servizio d’emergenza competente. I servizi di assistenza e consulenza non dispongono delle risorse necessarie per effettuare un intervento tem- pestivo sul posto. Si tratta infatti di organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti e che gli utenti possono contattare tramite i numeri brevi ai sensi dell’articolo 28a ORAT (approvato, non ancora in vigore al momento dell’apertura della procedura di consulta- zione), ad es. l’associazione svizzera «Telefono Amico». Se un servizio di emergenza viene contattato da un servizio di assistenza e consulenza, è assolutamente necessario che il servizio di emergenza disponga, in particolare, dei dati relativi alla posizione. Le funzionalità seguenti, ossia l’istradamento (cfr. art. 29 OST), la localizzazione (cfr. art. 29 cpv. 1 OST) e l’utilizzo delle funzioni di localizzazione integrate nei dispositivi (cfr. art. 29 cpv. 2 OST) devono tuttavia, per motivi tecnici, essere attive al momento dell’avvio della comunicazione, ovvero al momento del primo contatto con il servizio di assistenza e consulenza. Quando la chiamata viene successivamente inoltrata dal ser- vizio di assistenza e consulenza al servizio di emergenza, non è più tecnicamente pos- sibile determinare la posizione della persona in cerca di aiuto. Per quanto riguarda