Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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La procedura di cui sopra ha implicazioni in materia di disposizioni sulla protezione dei dati. La misurazione dei segnali radio non comporta ancora il trattamento di dati perso- nali, poiché questi non sono di carattere personale.
Tuttavia, non appena viene attivato un rilevamento ottico automatico dei veicoli in caso di chiara violazione dello spettro radio che mostra contenuti riconoscibili rilevanti ai fini dei dati, è in linea di principio possibile trovare una corrispondenza e quindi un even- tuale riferimento a persone. Oltre alla data, all’ora e al luogo dell’evento, il rilevamento ottico automatizzato deve registrare il tipo di veicolo, la marca, la targa e, se del caso, il colore del veicolo.
L’UFCOM è tenuto ad adottare tutte le misure tecniche necessarie per escludere com- pletamente la raccolta di dati personali non necessari o per ridurla al minimo. Inoltre, l’UFCOM prevede di inserire chiaramente, nei documenti di appalto relativi all’acquisto futuro del sistema, disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati per questo progetto come criterio di aggiudicazione.
La causa dell’interferenza riveste un ruolo importante, poiché a seconda della sua qua- lificazione (interferenza intenzionale o non intenzionale) si applicano procedure giuridi- che diverse basate su fondamenti giuridici diversi e con conseguenze giuridiche di- verse. Ciò ha ripercussioni sulle misure di protezione dei dati personali da adottare e quindi influisce sul sistema da acquistare.
Le conoscenze attuali dimostrano che una serie di veicoli causano interferenze invo- lontarie a banda larga che possono compromettere la ricezione dei segnali GNSS. Se si riscontra un accumulo di tali segnali di disturbo involontari in determinati tipi di veicoli, è possibile effettuare successivamente una verifica di conformità nell’ambito di una procedura amministrativa ai sensi della legge federale del 20 dicembre 196860 sulla procedura amministrativa (legge sulla procedura amministrativa; LPA) nei confronti della persona responsabile. Una tale procedura può in particolare essere effettuata contro chi ha immesso il veicolo sul mercato ma anche contro il titolare, ad esempio in caso di installazione successiva di apparecchi elettrici o di successiva sostituzione dell’autoradio.
Le semplici riprese fotografiche dei passeggeri dei veicoli e di altre caratteristiche per- sonali relative ai veicoli (persone fisiche e/o giuridiche) non costituiscono dati personali particolarmente sensibili in caso di interferenze involontarie. Si tratta di un procedi- mento amministrativo, ma non di un procedimento penale-amministrativo o penale. I dati personali raccolti non rientrano quindi nel campo di applicazione dell’articolo 5 let- tera c LPD.
Tuttavia, qualora l’UFCOM constati che l’interferenza è stata causata intenzionalmente da un disturbatore installato nel veicolo (cfr. art 32a), dopo il controllo del veicolo andrà avviato un procedimento penale-amministrativo ai sensi della legge federale del 22 marzo 197461 sul diritto penale amministrativo (DPA). Non è necessario avviare un procedimento nei confronti dell’importatore del veicolo, poiché un dispositivo di disturbo non fa parte della dotazione.
60 RS 172.021
61 RS 313.0