Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine

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Occorre chiarire se i dati relativi ai veicoli rilevati automaticamente con sistemi ottici, nel caso in cui si sospetti che trasportino un disturbatore, sono dati personali partico- larmente sensibili ai sensi dell’articolo 5 lettera c numero 5 LPD. Rientrano in questa categoria specifica di dati particolarmente sensibili le informazioni relative all’avvio, allo svolgimento e alla conclusione di procedimenti penali. Al momento della registrazione ottica non è stato ancora avviato alcun procedimento. Qualora si presuma che vi sia una violazione ai sensi dell’articolo 52 capoverso 1 lettera g, non è possibile stabilire in anticipo se tale violazione sia da considerarsi «sufficiente».

Qualora la registrazione ottica dia adito a una procedura penale amministrativa, sareb- bero interessati dati particolarmente sensibili ai sensi dell’articolo 5 lettera c numero 5 LPD e, a tal proposito, occorre precisare quanto segue:

il principio della riconoscibilità della raccolta dei dati e della riconoscibilità del loro scopo (in particolare a causa del divieto di procurarsi dati di nascosto derivante dal principio della buona fede) da parte delle persone interessate può essere limitato in modo am- missibile nel caso in esame. L’articolo 18a capoverso 1 DPA prevede che, nelle proce- dure penali-amministrative, l’autorità debba procurarsi i dati in modo ravvisabile per la persona interessata, purché il procedimento non ne risulti compromesso. Nei casi in cui si sospetta l’uso di disturbatori di frequenza nei veicoli, qualsiasi informazione pre- ventiva comprometterebbe l’operazione, consentendo ad esempio la rimozione dei di- sturbatori.

Le misure previste e le fasi di trattamento dei dati sono proporzionate. Si tratta di misure adeguate e necessarie per rilevare la presenza di interferenze nei veicoli e, se del caso, identificare le persone responsabili delle interferenze. Non è chiaro quanto sia possibile prevedere una misura più blanda per individuare efficacemente le cause delle interfe- renze nel traffico e, se del caso, perseguire i responsabili. Anche il rapporto tra fini e mezzi rimane invariato: le interferenze causate dai veicoli possono disturbare in modo efficace e duraturo le frequenze rilevanti per la sicurezza (ad es. la navigazione satel- litare) e ostacolare i servizi di sicurezza (in particolare la guardia aerea di soccorso) nello svolgimento delle loro importanti attività.

La valutazione preliminare dei rischi effettuata nell’ambito della valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati ha dimostrato che l’entità del trattamento dei dati non supera i limiti usuali. Sulla base dell’articolo 26 capoverso 1, lo spettro delle frequenze viene di volta in volta controllato in luoghi adeguati. Nell’ambito di tale attività di sorveglianza, durante le misurazioni vengono registrate solo le targhe dei veicoli che emettono se- gnali che causano interferenze (di tipo involontario o intenzionale). Si può quindi pre- sumere che il numero di persone interessate dalla registrazione ottica automatizzata sia esiguo e che la durata del trattamento sia relativamente breve. Il monitoraggio non è permanente, avviene solo a campione. I pochi punti di misurazione disponibili non sono quindi installati in modo permanente.

A seconda del sistema, i dati vengono memorizzati nel sistema stesso o in un computer indipendente.

In caso di interferenza involontaria, i dati dei veicoli rilevati otticamente vengono imme- diatamente scartati e cancellati dopo l’analisi successiva. Nella valutazione automatica dell’interferenza nello spettro delle frequenze, non si può escludere che vi sia un basso tasso di errore. Di conseguenza, le registrazioni ottiche non utilizzabili o non correlate all’evento («falsi positivi») e quelle relative a veicoli non coinvolti vengono scartate e cancellate dagli esperti.