Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 77Fedlex · Rapporto esplicativo

autorizza la Confederazione a regolamentare la trasmissione di informazioni, ossia l'in- vio e la ricezione di messaggi, ma non gli aspetti relativi al loro contenuto. Le misure di blocco relative al contenuto o all'uso dei messaggi devono quindi basarsi su compe- tenze settoriali specifiche, come avviene nel caso del gioco d'azzardo. In caso contra- rio, l'articolo 92 capoverso 1 Cost. perderebbe il suo significato effettivo. L'articolo 123 della Costituzione federale, che non è menzionato nel preambolo, potrebbe servire come base per un obbligo di blocco solo se questo costituisce una misura coercitiva ordinata nel contesto di un procedimento penale. Se, invece, le misure sono adottate per perseguire reati o per identificare potenziali reati, la misura rientra nel diritto canto- nale di polizia. Le misure proposte negli articoli 6a e 6b del progetto mirano a proteg- gere la popolazione svizzera dalle frodi telefoniche e via Internet. Il legislatore è già intervenuto in un contesto simile adottando le disposizioni per combattere la pubblicità di massa sleale (spam) nell'articolo 3 capoverso 1 lettera o della legge federale del 19 dicembre 1986111 contro la concorrenza sleale (LCSl). Queste disposizioni si basano sulle competenze elencate nel preambolo della LCSl, in particolare sull'articolo 97 della Costituzione federale, che obbliga la Confederazione ad adottare misure a tutela dei consumatori. Si fondano anche sull'articolo 95 della Costituzione federale, il quale au- torizza il legislatore a emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata. La base costituzionale dell'articolo 97 Cost. potrebbe essere considerata anche come base per la misura proposta negli articoli 6a e 6b. Tuttavia, la questione della base costituzionale appropriata deve ancora essere esaminata in dettaglio e chiarita nell'am- bito dei lavori preliminari per la stesura del messaggio.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto non crea nessuna incompatibilità con gli impegni internazionali della Sviz- zera. In particolare, le misure previste per gli impianti di telecomunicazione non rien- trano nell'ARR Svizzera-UE e pertanto non costituiscono ostacoli tecnici al commercio.

Nell'ambito dell'autorità concessa al Consiglio federale di adottare le misure necessarie in caso di inasprimento della situazione geopolitica (v. art. 48c), potrebbero essere de- cise restrizioni o esclusioni dall'accesso al mercato svizzero per i fabbricanti che rap- presentano un rischio per la sicurezza della Svizzera o che si trovano in possesso, sotto il controllo o l’influenza di uno Stato estero che rappresenta un rischio per sicu- rezza della Svizzera. Tali restrizioni o esclusioni sono consentite ai sensi degli articoli XIV(a) (tutela dell'ordine pubblico), XIV(c)(iii) e XIVbis(sicurezza) dell'Allegato 1B dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio OMC112 (Accordo generale sugli scambi di servizi GATS), dell'articolo XIV(a)(i) (sicurezza) dell'Allegato 1A dell'Accordo che istituisce l'OMC (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul com- mercio GATT) e degli articoli 2.10, 5.4 e 5.7 (sicurezza nazionale) dell'Allegato 1A.6 dell'Accordo che istituisce l'OMC (Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi TBT).

6.3 Forma dell’atto

La LTC è una legge federale ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost.. La sua revi- sione parziale sottostà a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.

111RS 241

112 RS 0.632.20