Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La revisione proposta si basa in particolare sull'articolo 92 capoverso 1 della Costitu- zione federale, secondo il quale le telecomunicazioni sono di competenza della Confe- derazione.

Il significato del termine «telecomunicazioni» è definito dallo stato della tecnica, te- nendo conto degli sviluppi economici e sociali. L'evoluzione dimostra quindi che le au- torità federali sono sempre state disposte a includere nel settore delle telecomunica- zioni i nuovi mezzi tecnici di trasmissione delle informazioni (come già avveniva in pas- sato ai sensi dell'articolo 36a Cost.). L'articolo 92 capoverso 1 Cost. comprende quindi le forme di trasmissione di informazioni tramite tecniche di telecomunicazione note se- condo lo stato attuale della tecnica e l'offerta sul mercato, nonché gli aspetti relativi alle tecniche di telecomunicazione legate a Internet. La competenza normativa si riferisce esclusivamente alle operazioni tecniche di telecomunicazione relative alla comunica- zione, ma non alla regolamentazione dei contenuti della stessa109.

L'organizzazione delle telecomunicazioni è di competenza del legislatore e comprende tutti i settori necessari al funzionamento dell'infrastruttura per l'intero settore delle tele- comunicazioni110. Il legislatore ha quindi disciplinato nella LTC non solo l'offerta di ser- vizi di telecomunicazione e l'organizzazione del mercato delle telecomunicazioni, ma ha anche emanato numerose disposizioni relative alle risorse (frequenze, elementi di indirizzo, dati elenco), alle infrastrutture (impianti, canalizzazioni per cavi, reti) e ai ser- vizi a valore aggiunto.

Le misure di protezione per la resilienza delle infrastrutture di telecomunicazione pre- viste nell'ambito della revisione in oggetto si basano in gran parte sull'articolo 92 della Costituzione federale, ma hanno anche lo scopo di contribuire all'indipendenza della Svizzera e quindi di tutelare la sicurezza interna. La revisione in oggetto si basa quindi anche sull'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione competenze intrinseche nel settore della sicurezza interna. Questa competenza deriva dall'esistenza dello Stato e dalla necessità di poter proteggere tale esistenza. La Confederazione deve essere in grado di adottare e regolamentare legal- mente le misure necessarie per proteggere lo Stato, i suoi organi, le sue autorità e le sue istituzioni.

Tuttavia, il progetto contiene anche disposizioni volte a migliorare la protezione dei consumatori e, in particolare, a proteggere gli utenti dei servizi di telecomunicazione dalle minacce informatiche. L'articolo 6b stabilisce che i fornitori di servizi di telecomu- nicazione devono bloccare i numeri di telefono e i nomi di dominio svizzeri se fedpol sospetta una frode. Questa misura di blocco costituisce una restrizione alla libertà di comunicazione delle persone interessate. Se il numero di telefono o il nome di dominio viene utilizzato in un contesto commerciale, si pregiudica anche la libertà economica di queste persone. Le misure previste dall'articolo 6a per il blocco di Internet e della telefonia hanno anche lo scopo di proteggere la popolazione dall'uso di elementi di indirizzo a fini abusivi. Sussistono dubbi sul fatto che una tale misura possa basarsi sulle competenze previste dall'articolo 92 della Costituzione federale, a cui si fa riferi- mento nel preambolo della LTC L'articolo 92 capoverso 1 della Costituzione federale

109 Kern, Markus, n. marg. 6 (2015)

110 Hettich/Steiner, n. marg. 9 (2023)