Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine

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6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa, non è pertanto assoggettato al freno alle spese ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.

6.5 Delega di competenze legislative

Il progetto autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni nelle norme prevalen- temente tecniche o organizzative elencate di seguito. La delega al Consiglio federale consente a quest'ultimo di concretizzare i requisiti legali senza creare nuovi diritti o obblighi. È quindi un mandato a livello legislativo volto a emanare leggi e ordinanze di esecuzione. Questa delega è giustificata in particolare dalla rapida evoluzione dell'am- biente tecnico e relativo alla sicurezza. Se necessario, deve essere possibile adeguare tempestivamente le basi legali relative all'esecuzione. Sulla base dell’articolo 62 capo- verso 2, il Consiglio federale mantiene tuttavia la competenza generale di delegare all’UFCOM l’incarico di emanare le prescrizioni tecniche e amministrative necessarie.

Il progetto delega al Consiglio federale o all'UFCOM l'emanazione di disposizioni ese- cutive nei seguenti ambiti:

• Definizione dei dettagli relativi all'obbligo di annuncio per fornitori dell'infrastrut- tura di telecomunicazione ai fini dell'allacciamento degli edifici (v. art. 4a cpv. 2).

• Emanazione di prescrizioni tecniche e amministrative da parte dell'UFCOM sui compiti sistemici e sui requisiti che ne derivano (v. art. 20a cpv. 3).

• Definizione dei dettagli relativi al sistema da acquisire per il rilevamento auto- matizzato, ai presupposti in materia di anonimizzazione e alla durata di conser- vazione dei dati (v. art. 34a cpv. 3).

• Definizione, da parte dell'UFCOM, dei dettagli relativi all'obbligo di fornire infor- mazioni (cfr. art. 34a cpv. 4).

• Definizione, da parte dell'UFCOM, dei dettagli tecnici della coutenza ed emana- zione delle prescrizioni tecniche e amministrative relative alla costruzione e all'installazione di impianti interni agli edifici (cfr. art. 35 cpv. 6).

• Definizione dei dettagli relativi agli impianti che causano interferenze (cfr. art. 26 cpv. 3 LIE).

Il progetto in oggetto trasferisce al Consiglio federale le seguenti competenze supple- mentari o modificate in materia legislativa:

• Estensione dell'applicazione per analogia dei diritti e degli obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione ai proprietari e ai gestori di impianti di telecomu- nicazione o di canalizzazioni di cavi per garantire una concorrenza effettiva (cfr. art. 3a cpv. 2)

• Definizione dei dati di registrazione e delle relative eccezioni per i fornitori di servizi di telecomunicazione (v. art. 4 cpv. 5).

• Designazione dei servizi di telecomunicazione tramite i quali va garantita la co- municazione d'emergenza, nonché definizione di eccezioni concernenti la ga- ranzia dell'istradamento, la localizzazione e una soluzione di ripiego minima e utilizzo delle funzioni di localizzazione dei terminali senza l'espresso consenso dell'utente (art. 20 cpv. 3).

• Emanazione di norme tecniche e amministrative da parte dell'UFCOM sui com- piti sistemici e sui requisiti che ne derivano (cfr. art. 20acpv. 3)

• Definizione di misure tecniche e organizzative a tutela dell'integrità delle comu- nicazioni d'emergenza (cfr. art. 20e cpv. 4). 78/85