Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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• Definizione dei criteri per il riconoscimento degli organismi privati e pubblici re- sponsabili della sicurezza informatica (cfr. art. 29 cpv. 3).
• Regolamentazione dei dettagli relativi all'elaborazione di dati personali degni di particolare protezione e lo svolgimento di profilazioni per la sicurezza e il funzio- namento del sistema dei nomi di dominio e per la cooperazione con organismi pubblici o privati specializzati in questo settore (cfr. art. 30a cpv. 3).
• Determinazione di eccezioni per rimuovere la soppressione del numero chia- mante (art. 46 cpv. 2).
• Emanazione di disposizioni ulteriori volte a proteggere i bambini e gli adolescenti dai pericoli derivanti dall'uso dei servizi di telecomunicazione (art. 46° cpv. 2).
• Specificare le misure adottate dai fornitori di servizi di telecomunicazione al fine di lottare contro le manipolazioni non autorizzate delle infrastrutture di telecomu- nicazione commesse con trasmissioni mediante telecomunicazione, migliorare la resilienza delle infrastrutture di telecomunicazione e proteggere dalle minacce informatiche. (cfr. art. 48 a cpv. 4).
• Divieto di elementi critici per la sicurezza e pubblicazione di un elenco degli ele- menti vietati da parte dell'UFCOM (art. 48b cpv. 3)
• In caso di rischio geopolitico, il Consiglio federale può obbligare i fornitori di ser- vizi di telecomunicazione a rimuovere dalla loro infrastruttura di rete determinati elementi (art. 48c cpv. 3).
• Regolamentazione dei dettagli del trattamento dei dati personali degni di parti- colare protezione e dello svolgimento di profilazioni volte a proteggere dalle mi- nacce informatiche e per la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture di tele- comunicazione (cfr. art. 48d cpv. 4 ).
• Definizione dei dati da comunicare nell'ambito dell'obbligo di notifica inerente l'Atlante nazionale della banda larga (cfr. art. 59a cpv. 4);
• Definizione delle esigenze di base in materia di compatibilità elettromagnetica degli impianti elettrici (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. d LIE);
6.6 Protezione dei dati
Le misure previste sono state sottoposte a un esame preliminare dei rischi in materia di protezione dei dati. Il nuovo trattamento dei dati previsto è principalmente limitato ai dati che servono alla resilienza delle infrastrutture di telecomunicazione e alla prote- zione contro le minacce informatiche, sebbene la grande maggioranza di questi dati non siano dati personali. Si tratta piuttosto di dati fattuali e dati su persone giuridiche o entità non specificate presenti su Internet. Il trattamento di dati personali degni di particolare protezione o lo svolgimento di profilazioni ai sensi della LPD dovrebbero rimanere un'eccezione. In queste circostanze, non è necessaria una valutazione d'im- patto più estesa sulla protezione dei dati. Tuttavia, potrebbe avvenire se necessario, se il trattamento dei dati personali è specificato a livello di ordinanza. Le nuove dispo- sizioni che riguardano il trattamento di dati personali o dati di persone giuridiche sono allineate ai principi della LPD e della LOGA. Per quanto concerne le misure rilevanti sotto il profilo della protezione dei dati, si rimanda alle spiegazioni relative alle dispo- sizioni interessate, al capitolo 4.