Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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e finanziarie dovrebbero dunque essere limitate. D'altra parte, la sicurezza delle infra- strutture di telecomunicazione rappresenta un importante vantaggio competitivo per la Svizzera come piazza economica.
Al momento è difficile valutare gli effetti a lungo termine sulla produttività, ma dovreb- bero essere tendenzialmente positivi, poiché le misure rafforzano in generale la sicu- rezza operativa e consentono quindi di evitare i costi causati dai guasti.
I costi aggiuntivi derivanti dalle misure adottate saranno molto probabilmente trasferiti sui consumatori.
L'introduzione di misure volte a garantire la sicurezza delle infrastrutture di telecomu- nicazione potrebbe rafforzare l'innovazione nel settore della sicurezza e della resilienza da parte delle aziende svizzere interessate e promuovere la digitalizzazione.
Le misure devono essere concepite in modo da non influire sulla concorrenza, pertanto non si prevedono ripercussioni su quest'ultimo aspetto in Svizzera.
5.3.2 Potenziamento delle infrastrutture
Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche relative al cablaggio interno degli edifici di cui all'articolo 35b, si presume che l'utilità sia relativamente modesta e non quantifica- bile. Gli operatori di rete che desiderano utilizzare i cavi esistenti all'interno degli edifici trovano così condizioni uguali, il che può comportare minori costi di coordinamento e una maggiore efficienza nell'installazione. Inoltre, è possibile garantire l'accessibilità a terzi ed evitare una duplicazione inefficiente del cablaggio interno all'edificio. In gene- rale, data la redditività discutibile99, non è prevedibile che un numero molto elevato di edifici venga collegato da più fornitori di servizi di telecomunicazione con infrastrutture proprie. L'UFCOM stima che attualmente il 4 per cento degli edifici sia collegato in pa- rallelo alla rete in fibra ottica100. Allo stesso tempo, come illustrato al capitolo 1.2.2, il sondaggio101 condotto su circa 200 titolari di numeri di operatore FTTH ha rivelato che circa un quarto di queste aziende ha già fatto uso del diritto previsto dall'articolo 35a di installare collegamenti ulteriori rispetto a quelli già esistenti. Nel sondaggio sono stati inoltre segnalati problemi tecnici relativi all'allacciamento di condomini da parte di di- versi gestori di rete.
Dal punto di vista finanziario, grazie all'orientamento alle direttive tecniche esistenti elaborate da un gruppo di lavoro settoriale dell'UFCOM102, si tratterà per lo più di costi inevitabili. Un possibile ampliamento nell'area della cassetta di allacciamento dome- stico103 potrebbe comportare in futuro alcuni costi aggiuntivi. Tra le ipotesi (approssi- mative) secondo cui in Svizzera vi siano ancora 1 milione di edifici da collegare alla fibra ottica104, nel 5 per cento dei casi sia necessaria una cassetta di allacciamento domestico più grande e quindi un costo aggiuntivo di 100 franchi e in futuro gli edifici
99 Cfr. ad es. WIK (2019)
100 UFCOM (2024c)
101 UFCOM (2024a e b)
102 UFCOM (2012)
103 In un edificio, la cassetta di allacciamento va collocata in modo tale da garantire spazio sufficiente per la cassetta di un'altra azienda. Se ciò non fosse possibile, occorre installare una cassetta sufficientemente grande e adatta a un eventuale uso condiviso.
104 Stima basata sui dati dell'Atlante della banda larga, Stato: ottobre 2024: UFCOM (2025a).