Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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stato assoggettato all’imposizione fiscale. Non potrebbe quindi più essere riversato all’istituto di previdenza.
Ripercussioni finanziarie
Il diritto degli assicurati di essere assicurati in caso di prosecuzione dell’attività lucrativa dovrebbe far lievemente aumentare i contributi salariali versati alla previdenza profes sionale e le prestazioni versate, senza ripercussioni significative sul 2° pilastro. Per gli istituti di previdenza che offriranno la possibilità di sospendere la riscossione della ren dita l’onere amministrativo risulterebbe più elevato.
3.1.4 Adeguamento degli accrediti per compiti educativi e per compiti assisten ziali
– Assegnazione degli accrediti per compiti educativi e per compiti assi
stenziali su base individuale e loro esclusione dalla ripartizione dei red
diti.
– Adeguamento dell’importo degli accrediti in modo che la misura non ab
bia ripercussioni finanziarie.
Gli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali perseguono un obiettivo sociale: riconoscere e valorizzare i compiti sociali legati all’educazione di uno o più figli oppure all’assistenza dei familiari. Questo obiettivo sociale è raggiunto con l’introdu zione di un reddito fittizio che funge da base per un calcolo della rendita semplice, forfettario ed equo. In definitiva, il reddito fittizio permette di migliorare le rendite, in particolare per le persone con redditi modesti o quelle il cui reddito è diminuito in se guito all’assunzione di compiti sociali, siano esse uomini o donne.
Attualmente, a seconda dei casi, gli accrediti devono essere ripartiti tra i genitori, i co niugi o le persone che forniscono assistenza. Come avviene per gli altri redditi, nel caso delle coppie sposate gli accrediti sono inclusi nella ripartizione dei redditi. Tuttavia, il sistema di assegnazione degli accrediti per compiti educativi è legato esclusivamente all’esercizio dell’autorità parentale su un figlio di età inferiore ai 16 anni, a prescindere dal disciplinamento della custodia. A fronte dell’evoluzione della società, in cui il matri monio non è più necessariamente la regola tra le persone con figli, e del fatto che gli accrediti sono accordati in base a criteri diversi dallo stato civile (autorità parentale, assistenza), un’assegnazione degli accrediti su base individuale sarebbe possibile an che se la previdenza per la vecchiaia rimanesse legata allo stato civile.
Di conseguenza, l’avamprogetto prevede la concessione di un accredito per compiti educativi a ogni genitore che esercita l’autorità parentale su un figlio di età inferiore ai 16 anni. Gli accrediti verrebbero quindi assegnati su base individuale, senza alcuna ripartizione tra i coniugi o in caso di divorzio. Affinché questo nuovo sistema non abbia ripercussioni finanziarie, è necessario che gli accrediti assegnati su base individuale corrispondano alla metà dell’importo attuale, ovvero 22 680 franchi (importo per il