Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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dell’istituto lo prevede. Un’altra condizione è che il lavoratore in questione rimanga as sicurato presso lo stesso istituto di previdenza, il che implica l’esercizio di un’attività presso lo stesso datore di lavoro. Con la riforma si propone di obbligare tutti gli istituti di previdenza a offrire agli assicurati che lo desiderano la possibilità di essere assicurati in caso di prosecuzione dell’attività lucrativa oltre l’età di riferimento. Questa possibilità varrebbe anche in caso di cambiamento del datore di lavoro dopo il raggiungimento di questa età. In tal caso, gli assicurati non sarebbero più costretti a prelevare automati camente la prestazione di vecchiaia dal precedente istituto di previdenza; avrebbero invece la possibilità di optare per il trasferimento della prestazione d’uscita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, per continuare ad alimentare la propria previ denza presso di esso. Avrebbero la possibilità di continuare a essere assicurati e di pagare contributi anche nel caso in cui percepissero già una parte della prestazione di vecchiaia. Un’ulteriore misura di flessibilizzazione consisterebbe nella possibilità per gli assicurati di continuare a versare contributi soltanto su una parte del salario, il che consentirebbe loro di decidere se e in che misura continuare ad alimentare la propria previdenza per la vecchiaia oppure percepire un salario netto più elevato.
Gli istituti di previdenza dovranno stabilire nei loro regolamenti l’ammontare degli ac crediti di vecchiaia per le persone di età compresa tra i 65 e i 70 anni. In questo modo si garantirebbe la loro autonomia nella fissazione degli accrediti di vecchiaia per le per sone che hanno raggiunto l’età di riferimento. Qualora gli istituti non stabilissero l’am montare degli accrediti, il Consiglio federale stabilirebbe la relativa aliquota nell’ordi nanza, in modo da garantire una prescrizione minima vincolante. In questo contesto, occorre modificare anche la legislazione sul libero passaggio, affinché i lavoratori che cambiano datore di lavoro e quindi istituto di previdenza dopo il raggiungimento dell’età di riferimento abbiano diritto a una prestazione d’uscita trasferibile all’istituto di previ denza del nuovo datore di lavoro, in modo da non essere costretti a prelevarla dall’isti tuto precedente. Ciò permetterebbe ai lavoratori di continuare ad alimentare la previ denza come se non avessero cambiato datore di lavoro. Se non volessero continuare a pagare contributi, potrebbero differire la riscossione della prestazione di vecchiaia trasferendola al nuovo istituto di previdenza e riscuotere successivamente una rendita da quest’ultimo.
Con le nuove disposizioni, gli istituti di previdenza potrebbero prevedere nei loro rego lamenti la possibilità per gli assicurati che hanno già iniziato a riscuotere una rendita di vecchiaia di sospenderne la riscossione, se dopo il raggiungimento dell’età di riferi mento riprendono a esercitare un’attività lucrativa. In tal caso sarebbe irrilevante se l’attività in questione sia esercitata presso lo stesso datore di lavoro o uno nuovo e se la persona continui a essere assicurata nella previdenza professionale in virtù dell’arti colo 33b LPP. L’avere di previdenza rimarrebbe presso l’istituto di previdenza prece dente. L’assicurato potrebbe esigere in qualsiasi momento la ripresa del versamento della rendita. L’importo di quest’ultima verrebbe quindi ricalcolato in base alle disposi zioni regolamentari, cosicché potrebbe essere più elevato, identico o più basso rispetto a quello della rendita iniziale. Non sarebbero più possibili riscatti, né presso l’istituto di previdenza presso il quale viene sospeso il pagamento della rendita né presso un even tuale nuovo istituto di previdenza. La nuova regolamentazione si applicherebbe sol tanto agli assicurati beneficiari di rendita. Se un assicurato si è fatto versare in capitale l’avere di vecchiaia, il capitale ha lasciato definitivamente il sistema previdenziale ed è