Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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Dato l’esiguo numero delle persone interessate da questa misura, non ci si attendono ripercussioni finanziarie significative per l’assicurazione.

3.1.3 Misure nel 2° pilastro

– Aumento dell’età minima nel 2° pilastro

– Possibilità di essere assicurati in caso di prosecuzione dell’attività lu

crativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, anche in caso di

cambiamento del datore di lavoro

– Possibilità di trasferire la prestazione d’uscita a un nuovo istituto di pre

videnza in caso di prosecuzione dell’attività lucrativa dopo il raggiungi

mento dell’età di riferimento

3.1.3.1 Aumento dell’età minima nel 2° pilastro

Per gran parte degli assicurati il reddito proveniente dal 2° pilastro è più importante di quello dell’AVS quando si tratta di decidere se andare in pensione anticipatamente. Per ritardare l’uscita dal mercato del lavoro e rendere meno attrattivo il pensionamento an ticipato, occorre dunque aumentare l’età minima nella previdenza professionale dagli attuali 58 anni a 63 anni, armonizzandola così con quella dell’AVS. A tal fine, con la presente riforma si propone di abrogare le disposizioni che consentono agli istituti di previdenza di prevedere nei propri regolamenti un’età di pensionamento inferiore. Re sterebbero comunque possibili determinate eccezioni. In particolare, il pensionamento a un’età inferiore rimarrebbe ammesso per i lavoratori anziani in caso di ristrutturazioni aziendali e nei casi in cui un contratto collettivo di lavoro o il diritto in materia di perso nale di un datore di lavoro di diritto pubblico prevede un’età minima inferiore a 63 anni. In questo modo sarebbe possibile mantenere soluzioni di rendita flessibili, come quelle contemplate ad esempio nel settore edile, o disposizioni sul pensionamento per deter minate categorie di dipendenti dei datori di lavoro di diritto pubblico. Tuttavia, in futuro nemmeno questa età minima potrebbe essere inferiore a 60 anni.

La nuova età minima si applicherebbe anche alla possibilità di riscossione degli averi di libero passaggio (cfr. art. 16 cpv. 1 dell’ordinanza del 3 ottobre 199454 sul libero pas saggio [OLP]) e delle prestazioni del pilastro 3a (cfr. art. 3 cpv. 1 dell’ordinanza del 13 novembre 198555 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute [OPP 3]). Le ordinanze in questione verrebbero adeguate di conseguenza.

L’aumento dell’età minima di pensionamento risulterebbe particolarmente incisivo per gli assicurati che al momento dell’entrata in vigore della riforma avranno tra 58 e 63 anni e avranno già pianificato un pensionamento anticipato. Per motivi di certezza del diritto e di possibilità di pianificazione, si propone dunque di prevedere un periodo transitorio di dieci anni. In questo modo, gli istituti di previdenza avrebbero tempo di

54 RS 831.425

55 RS 831.461.3