Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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adeguare i propri regolamenti e, ad esempio, aumentare gradualmente l’età minima di pensionamento. Dal canto loro, le persone prossime al pensionamento avrebbero la possibilità di realizzare i loro propositi come previsto o di pianificare una permanenza più lunga nel mercato del lavoro. Se all’entrata in vigore della nuova normativa l’età minima di pensionamento fosse aumentata di cinque anni senza periodo transitorio, si correrebbe il rischio di una massiccia ondata di pensionamenti anticipati poco prima di quella data.
Viene inoltre proposta un’altra disposizione transitoria tesa a evitare che, dopo aver acquisito il diritto al pensionamento anticipato, determinati assicurati lo perdano in se guito all’entrata in vigore della riforma.
Il mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato nono stante la riduzione del salario secondo l’articolo 33a della legge federale del 25 giugno 198256 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) è possibile oggi, per gli assicurati che hanno compiuto i 58 anni, soltanto se l’istituto di previdenza competente lo prevede esplicitamente nel suo regolamento. Quale ulteriore ammortizzatore sociale, si propone dunque di obbligare tutti gli istituti di previdenza a prevedere nei loro regolamenti il mantenimento della previdenza al livello del prece dente guadagno assicurato secondo l’articolo 33a LPP. Con questa misura, i lavoratori anziani potrebbero ridurre il loro onere lavorativo, senza per questo subire perdite sulle future prestazioni di vecchiaia. I lavoratori potrebbero così continuare a pagare contri buti sul loro intero salario. Per contro, i datori di lavoro devono già oggi farsi carico dei contributi per l’assicurazione del salario non più conseguito soltanto se vi acconsentono (art. 33a cpv. 3 LPP). Se, allo stesso tempo, non fosse previsto l’obbligo per gli istituti di previdenza di offrire il mantenimento della previdenza al livello del precedente gua dagno assicurato, una riduzione del grado di occupazione negli anni precedenti il rag giungimento dell’età di pensionamento comporterebbe un aumento dei trasferimenti delle prestazioni di uscita a istituti di libero passaggio in funzione della riduzione del grado di occupazione. In seguito all’aumento dell’età minima di pensionamento, infatti, la riscossione parziale della prestazione di vecchiaia prima dei 63 anni sarebbe possi bile soltanto in via eccezionale e non tutti gli istituti di previdenza prevedono nel loro regolamento il mantenimento delle prestazioni di uscita eccedenti la soglia delle pre stazioni regolamentari massime.
Ripercussioni finanziarie
L’aumento dell’età minima di pensionamento da 58 a 63 anni non avrebbe ripercussioni finanziarie particolari per il 2° pilastro, dato che le prestazioni sono stabilite in base a valori attuariali e che quindi non risulterebbero né perdite né guadagni per gli istituti di previdenza professionale.
3.1.3.2 Incentivi all’esercizio di un’attività lucrativa oltre l’età di riferimento
Secondo il diritto vigente, le persone che esercitano un’attività lucrativa oltre l’età di riferimento hanno la possibilità di continuare a versare contributi al loro istituto di pre videnza, e quindi di aumentare il loro avere di previdenza, soltanto se il regolamento
56 RS 831.40