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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine

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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»

a. i collaboratori di un assoggettato alla vigilanza responsabili della negoziazione di strumenti finanziari;

b. i collaboratori di un assoggettato alla vigilanza che esercitano l’attività di consulente alla clientela.

Art. 35 cpv. 1 e 2

1 La FINMA può confiscare l’utile che una persona sottoposta a vigilanza o un collaboratore di un assoggettato alla vigilanza ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.

2 Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un collaboratore di un assoggettato alla vigilanza ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.

Titolo dopo l’art. 37

Sezione 2a: Sanzione amministrativa pecuniaria e accordo amichevole

Art. 37a Sanzione amministrativa pecuniaria

1Un assoggettato alla vigilanza costituito in forma di persona giuridica o società di persone che ha violato gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza o le disposizioni di una legge sui mercati finanziari può essere tenuto a pagare un importo sanzionatorio fino al 10 per cento del suo reddito d’esercizio annuo medio conseguito negli ultimi tre esercizi; è determinante il reddito d’esercizio secondo le prescrizioni contabili applicabili all’assoggettato.

2L’importo della sanzione è calcolato in funzione delle dimensioni dell’assoggettato alla vigilanza e della gravità della violazione. L’importo non deve essere tale da comportare un rischio imminente d’insolvenza per l’assoggettato.

3Se l’assoggettato alla vigilanza coopera oltre quanto previsto dal suo obbligo legale, l’importo della sanzione è ridotto.

4La procedura di sanzione amministrativa è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196834 sulla procedura amministrativa (PA).

5La procedura di sanzione amministrativa deve essere avviata al più tardi sette anni dopo la violazione delle disposizioni della presente legge o di una delle leggi sui mercati finanziari.

6L’importo della sanzione è devoluto alla Confederazione.

Art. 37b Obbligo di cooperazione nella procedura di sanzione amministrativa

1Nella procedura di sanzione amministrativa l’assoggettato alla vigilanza deve fornire alla FINMA o al suo incaricato informazioni sui fatti e tutti i documenti di cui la FINMA necessita per adempiere i suoi compiti.

34 RS 172.021