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Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 41 pagine

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Legge sulle banche «%ASFF_YYYY_ID»

strumenti finanziari quotati in borsa può, qualora necessiti o ottenga un sostegno alla liquidità da una banca centrale, differire la pubblicazione e la comunicazione previste dalle disposizioni sulle informazioni privilegiate finché ne garantisce la tutela del segreto. Qualora la tutela del segreto non sia più garantita, l’obbligo di pubblicazione e di comunicazione torna ad applicarsi.

Art. 5b Misure in caso di violazione dell’obbligo di diligenza

La banca deve sanzionare una violazione dell’obbligo di diligenza di cui all’articolo 37n da parte di persone di cui all’articolo 3c capoversi 1 e 2 con misure concernenti le retribuzioni variabili o con provvedimenti disciplinari. Essa deve prevedere misure corrispondenti nelle direttive interne dell’azienda.

Art. 5c Sistema di retribuzione

1 La banca deve disporre di un sistema di retribuzione strutturato in modo semplice e basato su criteri oggettivi. Deve redigere una documentazione descrittiva del sistema di retribuzione.

2 Le retribuzioni devono essere coperte a lungo termine dai risultati economici della banca.

3 Le retribuzioni e i criteri determinanti per la loro assegnazione devono essere strutturati in funzione dei rischi e non devono comportare conflitti di interessi.

4 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze relative ai sistemi di retribuzione. A tal fine tiene conto segnatamente delle dimensioni e dei rischi delle banche. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione concernenti le esigenze relative ai sistemi di retribuzione.

Art. 7 cpv. 2

2 Congiuntamente alle disposizioni di diritto bancario generalmente applicabili, le disposizioni del presente capo perseguono lo scopo di ridurre ulteriormente i rischi che le banche di rilevanza sistemica costituiscono per la stabilità del sistema finanziario, di assicurare il mantenimento delle funzioni importanti dal punto di vista economico e di evitare l’erogazione di aiuti statali.

Art. 9 cpv. 2 lett. a n. 2 e 3, d ed e

2 Le banche di rilevanza sistemica devono in particolare:

a. disporre di fondi propri che, segnatamente:

2. Concerne soltanto il testo francese

3. le incitino a limitare il loro grado di rilevanza sistemica e a migliorare la loro capacità di risoluzione in Svizzera e all’estero,

d. disporre di un piano di risoluzione che consenta una procedura di risoluzione secondo gli articoli 28–32 e, in particolare, che: