Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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vigenti. Questo obbligo si applica anche in caso di trasmissione a terzi (cfr. art. 54h AP-LFINMA) e alle informazioni detenute da terzi.

Capoverso 2

Per quanto concerne la LTras, nel caso della collaborazione tra le autorità per la prevenzione e il superamento delle crisi finanziarie è opportuno sottolineare che due delle tre autorità principalmente coinvolte e responsabili sono esplicitamente escluse dalla LTras (art. 2 cpv. 2 LTras). La BNS gode di uno statuto speciale di indipendenza rispetto al Consiglio federale e all’Amministrazione federale (art. 99 Cost.). Per continuare a garantire questa indipendenza anche nella prevenzione e nel superamento delle crisi finanziarie, la BNS non è assoggettata alla LTras. Anche la FINMA è indipendente nella sua attività di vigilanza (art. 21 cpv. 1 LFINMA) e opera in un settore estremamente delicato sotto il profilo economico e politico. Per questo motivo la LTras esclude dal proprio campo di applicazione anche la FINMA. Se gli assoggettati alla vigilanza, la BNS e la FINMA dovessero partire dal presupposto che le informazioni condivise dalla BNS e dalla FINMA con il DFF, così come la documentazione delle sedute del consiglio per la stabilità finanziaria e del comitato per la stabilità finanziaria rientrano nell’ambito di applicazione della LTras e quindi vengono pubblicate, la collaborazione e il flusso di informazioni assolutamente necessario a tal fine ne verrebbero sostanzialmente compromessi. Alla luce di quanto precede e della circostanza che gran parte delle informazioni scambiate per la prevenzione e il superamento di crisi finanziarie proverrebbe dalla FINMA e dalla BNS in quanto istituzioni non soggette alla LTras, il presente capoverso dovrebbe prevedere in questo contesto un’esclusione dal campo di applicazione della LTras. Per l’Amministrazione federale vale sostanzialmente il principio di trasparenza, ma nel singolo caso è possibile limitare o differire la consultazione degli atti (art. 7 LTras), ad esempio quando la stessa può compromettere gli interessi della politica economica e monetaria della Svizzera (art. 7 cpv. 1 lett. f LTras) o comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari (art. 7 cpv. 1 lett. g LTras). Dato che la BNS e la FINMA non sono subordinati al principio di trasparenza e che per l’Amministrazione federale, nel singolo caso, sono già possibili eccezioni, la deroga generale proposta al principio di trasparenza avrebbe solo una portata limitata. La necessità di questa deroga sarà pertanto riesaminata in vista del messaggio, tenendo conto dei risultati della procedura di consultazione.

Capoverso 3

Il presente capoverso stabilisce che il trattamento e la comunicazione di informazioni non sono riservati al DFF, alla FINMA e alla BNS, ma, in caso di necessità, tale possibilità può essere estesa anche ai soggetti terzi menzionati all’articolo 54h AP-LFINMA (p. es. consulenti esterni) cui si fa ricorso per l’esecuzione delle disposizioni dell’articolo 54 e seguenti AP-LFINMA. Tuttavia, deve essere garantito che vi sia un’adeguata base giuridica per il trattamento e la comunicazione di dati personali e dati concernenti persone giuridiche, compresi i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione relativi a perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale (cfr. art. 5 lett. c n. 5 LPD e art. 57r cpv. 2 lett. a LOGA nonché i dati relativi a segreti professionali o d’affari di cui all’art. 57r cpv. 2 lett. b LOGA). Nel