Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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trattamento e nella comunicazione reciproca di informazioni e dati, le autorità e i terzi sono tenuti, in generale, a rispettare il principio di proporzionalità. Per l’esecuzione delle disposizioni in materia di prevenzione e superamento di una crisi finanziaria, sono necessarie principalmente informazioni e dati su persone giuridiche. Il trattamento e la comunicazione di dati personali (e quindi di dati di persone fisiche) non sono particolarmente rilevanti e interesserebbe, solo in singoli casi, un numero limitato di persone fisiche, su cui la FINMA raccoglie dati personali in conformità con l’ordinanza FINMA del 4 maggio 2023345 sui dati, e nella misura in cui il trattamento o la comunicazione siano necessari per la prevenzione o il superamento di una crisi finanziaria. Tra queste rientrano, in particolare, persone facenti parte dell’organo di alta direzione (generalmente il consiglio di amministrazione) e dell’organo di gestione (generalmente la direzione). L’attività di cui al presente capoverso non consiste pertanto nel trattare e comunicare regolarmente e sistematicamente dati personali (degni di particolare protezione). Riguardo all’attuazione delle presenti disposizioni per la prevenzione e il superamento di una crisi finanziaria, nel trattamento e nella comunicazione di dati possono essere incluse singole informazioni, che comprendono anche dati personali degni di particolare protezione relative ad altre categorie di dati rispetto a quelli specificati nell’articolo 5 lettera c numero 5. Tali dati personali dovrebbero essere preventivamente oscurati dall’autorità che procede alla loro comunicazione. Le informazioni e i dati necessari per l’esecuzione delle disposizioni devono essere correlati alla prevenzione e al superamento delle crisi finanziarie in Svizzera. Per quanto riguarda i dati delle persone giuridiche, questi includono, in particolare, informazioni sul capitale e sulla liquidità, informazioni relative al sostegno alla liquidità di un assoggettato alla vigilanza e al contenuto dei piani di risoluzione nonché informazioni relative alle misure adottate dalla FINMA e dalla BNS così come alle attività per il superamento delle crisi da parte del DFF. La disposizione sulla protezione dei dati di cui al capoverso 3 si applica ai fini della collaborazione tra le autorità per la prevenzione e il superamento delle crisi finanziarie e non ha alcun effetto sulle disposizioni in materia di trattamento dei dati e sulle disposizioni applicabili in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria previste dalla LFINMA.

Art. 56 cpv 2 e 3

Il capoverso 2 lettera a si riferisce agli obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari di cui all’articolo 4 LFINMA e riguarda situazioni in cui l’esecuzione della LFINMA e delle altre leggi sui mercati finanziari non appare sensata nell’ottica del raggiungimento di tali obiettivi ed è quindi inappropriata. L’obiettivo è fornire una soluzione, in particolare nei casi in cui sembra non esserci un rapporto logico tra gli obiettivi perseguiti secondo l’articolo 4 LFINMA, l’esecuzione e le relative conseguenze. Nell’ambito dell’attività di vigilanza, segnatamente in caso di partecipanti al mercato o assoggettati alla vigilanza di dimensioni minori o in casi di minore importanza, la disposizione prevede la possibilità di non dare la priorità all’esecuzione della norma se l’impegno di risorse per determinate attività nel caso specifico è sproporzionato e non è opportuno né per motivi di importanza né per motivi di urgenza. Ciò consente anche di ridefinire le priorità a

345 RS 956.124