Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine
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comportamento scorretto da parte del responsabile. Pertanto, il progetto proposto è adeguato e necessario e la cerchia delle persone interessate è limitata ai garanti dell’irreprensibilità e alle persone ad alto reddito. Il progetto proposto rispetta quindi i requisiti costituzionali (art. 36 Cost.).
6.1.3. Regolamentazione relativa agli strumenti della FINMA
Alcune modifiche relative ai poteri d’intervento della FINMA si applicano unicamente alle banche (p. es. le verifiche dirette della FINMA secondo l’art. 23 AP-LBCR, come pure le misure di vigilanza e d’intervento precoce secondo gli art. 19 e 24 AP-LBCR), mentre altre riguardano tutti gli assoggettati alla vigilanza (art. 3 LFINMA), ossia segnatamente l’informazione del pubblico (art. 22 AP-LFINMA), i servizi delle società di audit senza nesso con le verifiche (art. 24 cpv. 6 AP-LFINMA), l’approvazione della scelta della società di audit (art. 28a cpv. 1bissegg. AP-LFINMA), la durata massima dell’incarico di audit (art. 28b AP-LFINMA), le condizioni di abilitazione per esercitare la funzione di responsabile delle verifiche (art. 9a AP-LSR), la penalità di mora (art. 32a AP-LFINMA), il divieto di esercizio della professione (art. 33 AP-LFINMA), il divieto di esercizio dell’attività (art. 33a AP-LFINMA), la confisca (art. 35 AP-LFINMA) e le sanzioni amministrative pecuniarie (art. 37a AP-LFINMA). Le corrispondenti restrizioni della sfera privata (art. 13 Cost.), della proprietà (art. 26 Cost.) e della libertà economica (art. 27 Cost.) sono autorizzate nella misura in cui sono proporzionate e giustificate da un interesse pubblico (art. 36 Cost.). Tale interesse risiede principalmente nella protezione degli individui e nella garanzia di un mercato finanziario stabile e resistente alle crisi (art. 4 LFINMA).
In particolare, per quanto concerne l’intervento precoce (art. 19 e 24 AP-LBCR), diverse misure a disposizione della FINMA limitano la libertà economica della banca (p. es. la limitazione dell’attività, il divieto di distribuzioni e l’esecuzione di misure previste nel piano di stabilizzazione). Tali restrizioni sono giustificate poiché perseguono gli obiettivi di prevenire violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza, di evitare che una banca si ritrovi in una situazione di rischio elevato o di stabilizzarla, nonché di proteggere gli interessi dei clienti. Tale protezione e la stabilità del mercato finanziario sono quindi al centro di tali provvedimenti. Inoltre, queste diverse misure sono integrate in maniera proporzionata, poiché quelle meno incisive possono essere utilizzate nella vigilanza continua (art. 19 AP-LBCR), quelle più restrittive potranno essere adottate soltanto in una situazione di rischio elevato (art. 24 AP-LBCR) e altre più drastiche potranno essere prese in caso di rischio d’insolvenza (art. 26 AP-LBCR). Pertanto, tali misure sono conformi all’articolo 36 Cost.
L’informazione del pubblico (art. 22 AP-LFINMA), ossia l’obbligo della FINMA d’informare il pubblico sui procedimenti di «enforcement» chiusi con una decisione finale, potrebbe incidere sulla protezione della sfera privata, garantita segnatamente dall’articolo 13 Cost. Lo strumento poggia su una base legale chiara in una legge in senso formale e persegue un interesse pubblico preponderante, ossia la trasparenza dell’attività di vigilanza, il rafforzamento della fiducia nella piazza finanziaria, nonché l’effetto preventivo della pubblicazione delle decisioni di «enforcement». Al fine di tenere conto degli interessi privati degni di protezione, la comunicazione delle informazioni è disciplinata in modo rigoroso. In particolare, le informazioni relative alle