Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza e la FINMA dispone di un margine discrezionale in merito alla durata pronunciata. La durata può essere illimitata solo in caso di recidiva. Questa misura è quindi conforme all’articolo 36 Cost.

Per quanto riguarda la confisca (art. 35 AP-LFINMA), la disposizione è in particolare modificata affinché la confisca possa essere ordinata contro qualsiasi collaboratore di un assoggettato alla vigilanza. La cerchia è pertanto ampliata a tutti i collaboratori che abbiano acquisito guadagni o evitato perdite violando gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza. Questa modifica limita la proprietà del soggetto (art. 26 Cost.). Tuttavia, tale limitazione è giustificata (art. 36 Cost.) perché permette di correggere gli incentivi a violare le disposizioni legali in materia di vigilanza per ottenere guadagni o evitare perdite. Pertanto, protegge gli individui (p. es. gli assicurati), favorisce la funzionalità dei mercati finanziari, rafforza la reputazione della piazza finanziaria e risponde quindi a un interesse pubblico preponderante. Inoltre, questa modifica è proporzionata, poiché la confisca continuerà ad applicarsi solo in caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza. I casi d’applicazione sono di fatto limitati, poiché la misura riguarda soltanto i collaboratori che hanno commesso violazioni. Questa misura è quindi conforme all’articolo 36 Cost.

In conclusione, le modifiche proposte sono appropriate e necessarie alla protezione degli interessi pubblici in questione. Il principio di proporzionalità è peraltro rispettato attraverso le eccezioni e le agevolazioni previste in diversi casi, a condizione che sia garantita la protezione dei terzi. Le disposizioni proposte sono pertanto conformi alla Costituzione (art. 36 Cost.).

Peraltro, la delega alla FINMA delle nuove competenze in materia di vigilanza dei mercati finanziari (p. es. le sanzioni amministrative pecuniarie) è conforme alla Costituzione (art. 178 cpv. 3 Cost).

6.1.4. Costituzione e realizzazione di garanzie in relazione a un sostegno alla liquidità concesso dalla BNS

Le misure per l’utilizzo agevolato di crediti a copertura di un sostegno alla liquidità concesso dalla BNS secondo gli articoli 17–17d AP-LBCR riguardano la libertà contrattuale, che è protetta dalla libertà economica (art. 27 Cost.). Per poter trasferire anche in assenza di una base contrattuale esplicita crediti e altre garanzie (p. es. cartelle ipotecarie) alla BNS, a società veicolo in base all’articolo 17b AP-LBCR o a terzi per un’eventuale realizzazione da parte della BNS (art. 17a AP-LBCR), le misure citate prevedono, in particolare, disposizioni di legge per il trasferimento a copertura di un sostegno alla liquidità concesso dalla BNS e procedure semplificate per la predisposizione delle cartelle ipotecarie come garanzie per il sostegno alla liquidità della BNS. Le nuove disposizioni menzionate della LBCR, in particolare, mirano a creare una base legale formale. Le agevolazioni previste dalla legge consentono di trasferire in modo legalmente valido un numero elevato di crediti così come altre garanzie alla BNS nel più breve tempo possibile e nel modo più semplice possibile oppure, nel caso dell’articolo 17b AP-LBCR, a società veicolo specifiche per l’emissione di «covered bond» a destinazione vincolata. In questo modo le banche possono richiedere il sostegno alla liquidità della BNS senza un adeguamento su larga