Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/49: Modifica della legge sulle banche (attuazione delle misure definite nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e nel rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 258 pagine

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termine per consentire all’assoggettato in questione di eseguire una decisione della FINMA. Solo in caso di persistente inosservanza possono essere ordinate le penalità di mora. La loro durata è inoltre strettamente limitata a un massimo di sei mesi e il loro importo è legato al reddito d’esercizio lordo dell’assoggettato, il che ne assicura l’adeguamento alla capacità economica di quest’ultima. Le penalità di mora perseguono un interesse pubblico legittimo, ossia l’esecuzione delle decisioni della FINMA e l’efficacia della vigilanza sui mercati finanziari. Permettono di assicurare che le decisioni amministrative non restino lettera morta e di preservare la parità di trattamento tra gli attori economici. Infine, questo strumento rispetta il principio di proporzionalità. Le penalità di mora sono adeguate per conseguire l’obiettivo perseguito, necessarie in assenza di metodi meno incisivi di pari efficacia e proporzionate in senso stretto, considerata la loro limitazione temporale, il loro massimale economico e la loro immediata cessazione non appena la situazione conforme è ripristinata. Non hanno carattere punitivo né ledono l’essenza della libertà economica e la garanzia della proprietà. Questa misura è quindi conforme all’articolo 36 Cost.

Per quanto concerne l’estensione dell’obbligo d’informazione e di notifica (art. 29 AP-LFINMA) alle persone fisiche (in particolare agli organi e ai collaboratori degli assoggettati alla vigilanza), questa modifica può costituire una restrizione delle garanzie procedurali di cui all’articolo 29 Cost., in particolare del diritto di non autoincriminarsi (nemo tenetur se ipsum accusare), quando le informazioni sono utilizzate nel quadro di un procedimento penale contro la persona stessa. Tuttavia, questa restrizione è giustificata. Poggia su una base legale formale e persegue un interesse pubblico fondamentale, ossia l’efficacia della vigilanza prudenziale, la protezione dei creditori e degli investitori, nonché la stabilità del sistema finanziario. Inoltre, rispetta il principio della proporzionalità, poiché l’obbligo è inteso principalmente alla produzione di informazioni e di documenti necessari all’esercizio della vigilanza e non inficia le altre garanzie procedurali (p. es. accesso al fascicolo, diritto di essere sentiti e motivazione della decisione). Inoltre, il progetto istituisce due meccanismi di protezione, ossia l’articolo 37b capoverso 2 AP-LFINMA, che permette all’amministrato di non autoincriminarsi (ossia non riconoscere una violazione del diritto materia di vigilanza) in un procedimento che può condurre a una sanzione amministrativa pecuniaria dinanzi alla FINMA, e l’articolo 38a AP-LFINMA, che vieta alle autorità penali l’utilizzo di dichiarazioni autoincriminanti rilasciate da una persona fisica sotto comminatoria di sanzione penale. Pertanto, l’estensione dell’obbligo alle persone fisiche sembra compatibile con l’articolo 29 Cost. e conforme all’articolo 36 Cost.

Quanto al divieto di esercizio della professione (art. 33 AP-LFINMA), questa disposizione è in particolare modificata affinché il divieto di esercitare un’attività dirigente nell’istituto di un assoggettato alla vigilanza possa essere ordinato durevolmente in caso di recidiva. La durata è così allineata a quella del divieto di esercizio dell’attività (art. 33a LFINMA). Questa modifica limita la libertà economica del soggetto (art. 27 Cost.). Tuttavia, tale limitazione è giustificata (art. 36 Cost.) perché permette di rafforzare la qualità del governo d’impresa e, di conseguenza, di proteggere gli interessi degli individui (p. es. i clienti di una banca), nonché di favorire un mercato finanziario stabile e resistente alle crisi. Inoltre, questa modifica è proporzionata, poiché il divieto di esercizio della professione continuerà ad applicarsi solo in caso di grave